Sentenza 362/1994 (ECLI:IT:COST:1994:362)
Massima numero 20775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
20774
Titolo
SENT. 362/94 B. MEZZOGIORNO (PROVVEDIMENTI PER IL) - SGRAVI CONTRIBUTIVI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI - RIMBORSI DOVUTI DALL'INPS IN CONSEGUENZA DI PRECEDENTE DICHIARAZIONE DI PARZIALE INCOSTITUZIONALITA' ESTENSIVA DELL'AMBITO DEI BENEFICI - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE - RATEIZZAZIONE DECENNALE, SENZA AGGRAVIO DI RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI - DENUNCIATA ATTRIBUZIONE ALL'INPS DI UN PRIVILEGIO INGIUSTIFICATO, IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - DIFETTO DI UN PRESUPPOSTO ESSENZIALE DELLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 362/94 B. MEZZOGIORNO (PROVVEDIMENTI PER IL) - SGRAVI CONTRIBUTIVI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI - RIMBORSI DOVUTI DALL'INPS IN CONSEGUENZA DI PRECEDENTE DICHIARAZIONE DI PARZIALE INCOSTITUZIONALITA' ESTENSIVA DELL'AMBITO DEI BENEFICI - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE - RATEIZZAZIONE DECENNALE, SENZA AGGRAVIO DI RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI - DENUNCIATA ATTRIBUZIONE ALL'INPS DI UN PRIVILEGIO INGIUSTIFICATO, IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - DIFETTO DI UN PRESUPPOSTO ESSENZIALE DELLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di costituzionalita' concernente le modalita' di rimborso, da parte dell'INPS, degli sgravi contributivi spettanti alle imprese in conseguenza della sentenza n. 261/1991 della Corte costituzionale, va dichiarata inammissibile per difetto di un presupposto essenziale della rilevanza, risultando nel caso di specie gia' accertata, con sentenza passata in giudicato, la mancanza del requisito dell'industrialita' dell'impresa, necessario per l'ammissione agli sgravi 'ex lege' n. 1089 del 1968, e non potendo ritenersi che tale requisito sia venuto meno - come affermato dal giudice 'a quo' - in forza delle norme sopravvenute o della pronuncia costituzionale su citata. (Inammissibilita' della questione concernente l'art. 1, n. 3, d.l. 22 marzo 1993, n. 71, conv. in l. 20 maggio 1993, n. 151, nella parte in cui dispone la rateizzazione decennale, senza aggravio di rivalutazione monetaria ed interessi, delle somme dovute dall'INPS a titolo di sgravi contributivi). red.: L.I. rev.: S.P.
La questione di costituzionalita' concernente le modalita' di rimborso, da parte dell'INPS, degli sgravi contributivi spettanti alle imprese in conseguenza della sentenza n. 261/1991 della Corte costituzionale, va dichiarata inammissibile per difetto di un presupposto essenziale della rilevanza, risultando nel caso di specie gia' accertata, con sentenza passata in giudicato, la mancanza del requisito dell'industrialita' dell'impresa, necessario per l'ammissione agli sgravi 'ex lege' n. 1089 del 1968, e non potendo ritenersi che tale requisito sia venuto meno - come affermato dal giudice 'a quo' - in forza delle norme sopravvenute o della pronuncia costituzionale su citata. (Inammissibilita' della questione concernente l'art. 1, n. 3, d.l. 22 marzo 1993, n. 71, conv. in l. 20 maggio 1993, n. 151, nella parte in cui dispone la rateizzazione decennale, senza aggravio di rivalutazione monetaria ed interessi, delle somme dovute dall'INPS a titolo di sgravi contributivi). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte