Sentenza 363/1994 (ECLI:IT:COST:1994:363)
Massima numero 20788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Titolo
SENT. 363/94 A. PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER OTTENERE L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA - RICONOSCIMENTO DI TALE INIZIATIVA SOLO AI CREDITORI DELL'IMPRESA E NON ANCHE AL TITOLARE DELL'IMPRESA MEDESIMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA ANCHE IN RIFERIMENTO AD IMPRENDITORI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 363/94 A. PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER OTTENERE L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA - RICONOSCIMENTO DI TALE INIZIATIVA SOLO AI CREDITORI DELL'IMPRESA E NON ANCHE AL TITOLARE DELL'IMPRESA MEDESIMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA ANCHE IN RIFERIMENTO AD IMPRENDITORI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La peculiarita', rispetto al fallimento, della liquidazione coatta amministrativa, in relazione alle sue tipiche finalita' pubblicistiche, che giustificano gli interventi della pubblica amministrazione - in quanto riguardante imprese che, pur operando nell'ambito del diritto privato, involgono tuttavia molteplici interessi o perche' attengono a particolari settori dell'economia nazionale, in relazione ai quali lo Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, o perche' si trovano in rapporto di complementarieta', dal punto di vista teleologico e organizzativo, con la pubblica amministrazione - rende ragione della norma che esclude, nella liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione del debitore, titolare dell'impresa, ad agire per ottenere l'accertamento dello stato di insolvenza, come invece consentito ai creditori e, nella procedura fallimentare, anche al debitore stesso. D'altra parte il fatto che il legislatore abbia inteso concentrare nella pubblica amministrazione vigilante il potere di attivare la procedura di liquidazione, con la sola eccezione della legittimazione dei creditori, non esclude che il debitore, al fine di non aggravare il proprio stato di dissesto, possa segnalare all'autorita' amministrativa il suo stato di insolvenza obbligando cosi' quest'ultima a prenderlo in considerazione ed a valutarlo; sicche' la censurata diversita' di disciplina appare in concreto assai contenuta oltre che pienamente coerente con le distinte connotazioni strutturali delle due procedure concorsuali in comparazione. Per disomogeneita' del 'tertium comparationis' non sussiste quindi la denunciata violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 195, primo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267). red.: F.S. rev.: S.P.
La peculiarita', rispetto al fallimento, della liquidazione coatta amministrativa, in relazione alle sue tipiche finalita' pubblicistiche, che giustificano gli interventi della pubblica amministrazione - in quanto riguardante imprese che, pur operando nell'ambito del diritto privato, involgono tuttavia molteplici interessi o perche' attengono a particolari settori dell'economia nazionale, in relazione ai quali lo Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, o perche' si trovano in rapporto di complementarieta', dal punto di vista teleologico e organizzativo, con la pubblica amministrazione - rende ragione della norma che esclude, nella liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione del debitore, titolare dell'impresa, ad agire per ottenere l'accertamento dello stato di insolvenza, come invece consentito ai creditori e, nella procedura fallimentare, anche al debitore stesso. D'altra parte il fatto che il legislatore abbia inteso concentrare nella pubblica amministrazione vigilante il potere di attivare la procedura di liquidazione, con la sola eccezione della legittimazione dei creditori, non esclude che il debitore, al fine di non aggravare il proprio stato di dissesto, possa segnalare all'autorita' amministrativa il suo stato di insolvenza obbligando cosi' quest'ultima a prenderlo in considerazione ed a valutarlo; sicche' la censurata diversita' di disciplina appare in concreto assai contenuta oltre che pienamente coerente con le distinte connotazioni strutturali delle due procedure concorsuali in comparazione. Per disomogeneita' del 'tertium comparationis' non sussiste quindi la denunciata violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 195, primo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267). red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte