Sentenza 363/1994 (ECLI:IT:COST:1994:363)
Massima numero 20789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Titolo
SENT. 363/94 B. PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER OTTENERE L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA - RICONOSCIMENTO DI TALE INIZIATIVA SOLO AI CREDITORI DELL'IMPRESA E NON ANCHE AL TITOLARE DELL'IMPRESA MEDESIMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 363/94 B. PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER OTTENERE L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA - RICONOSCIMENTO DI TALE INIZIATIVA SOLO AI CREDITORI DELL'IMPRESA E NON ANCHE AL TITOLARE DELL'IMPRESA MEDESIMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma che esclude, nella liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione del debitore, titolare dell'impresa, ad agire per ottenere l'accertamento dello stato di insolvenza, come invece consentito ai creditori e, nella procedura fallimentare, anche al debitore stesso, non lede il diritto alla tutela giurisdizionale poiche' rientra nella discrezionalita' del legislatore configurare come interesse di mero fatto, ovvero interesse legittimo, ovvero diritto d'azione l'interesse dello stesso debitore ad essere assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa piuttosto che alle procedure esecutive individuali, atteso che in ogni caso, seppur con modalita' diverse, e' assicurata la difesa in ordine alla pretesa creditoria o al titolo esecutivo azionati nei suoi confronti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 195, primo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267). red.: F.S. rev.: S.P.
La norma che esclude, nella liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione del debitore, titolare dell'impresa, ad agire per ottenere l'accertamento dello stato di insolvenza, come invece consentito ai creditori e, nella procedura fallimentare, anche al debitore stesso, non lede il diritto alla tutela giurisdizionale poiche' rientra nella discrezionalita' del legislatore configurare come interesse di mero fatto, ovvero interesse legittimo, ovvero diritto d'azione l'interesse dello stesso debitore ad essere assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa piuttosto che alle procedure esecutive individuali, atteso che in ogni caso, seppur con modalita' diverse, e' assicurata la difesa in ordine alla pretesa creditoria o al titolo esecutivo azionati nei suoi confronti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 195, primo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267). red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte