Sentenza 363/1994 (ECLI:IT:COST:1994:363)
Massima numero 20790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Titolo
SENT. 363/94 C. PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER OTTENERE L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA - RICONOSCIMENTO DI TALE INIZIATIVA AI CREDITORI DELL'IMPRESA E ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA VIGILANTE - FONDAMENTO.
SENT. 363/94 C. PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER OTTENERE L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA - RICONOSCIMENTO DI TALE INIZIATIVA AI CREDITORI DELL'IMPRESA E ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA VIGILANTE - FONDAMENTO.
Testo
La legittimazione dei creditori ad agire per ottenere l'accertamento dello stato di insolvenza nella procedura della liquidazione coatta amministrativa e' espressione della piu' generale pretesa ad agire 'in executivis', come si desume anche dal parallelo riconoscimento della legittimazione dei creditori a proporre reclamo avverso l'eventuale decreto del tribunale che respinga il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza. Il legislatore, nella sua discrezionalita', ha cosi' ritenuto che l'apprezzamento, da parte dell'autorita' vigilante, dell'interesse pubblico all'attivazione, o meno, della procedura di liquidazione non potesse essere cosi' assorbente da prevalere anche sulla pretesa creditoria alla procedura esecutiva concorsuale anziche' individuale: da cio' la deroga all'esclusivita' dell'impulso pubblico, deroga peraltro da una parte limitata non solo soggettivamente (ai soli creditori), ma anche oggettivamente (per il solo accertamento dello stato di insolvenza e non anche di altri eventuali presupposti che parimenti, secondo specifiche normative di settore, consentono la procedura di liquidazione), dall'altra parte bilanciata dall'(atipico ed eccezionale) obbligo del tribunale di sentire, prima di provvedere, l'autorita' amministrativa che ha la vigilanza sull'impresa. red.: F.S. rev.: S.P.
La legittimazione dei creditori ad agire per ottenere l'accertamento dello stato di insolvenza nella procedura della liquidazione coatta amministrativa e' espressione della piu' generale pretesa ad agire 'in executivis', come si desume anche dal parallelo riconoscimento della legittimazione dei creditori a proporre reclamo avverso l'eventuale decreto del tribunale che respinga il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza. Il legislatore, nella sua discrezionalita', ha cosi' ritenuto che l'apprezzamento, da parte dell'autorita' vigilante, dell'interesse pubblico all'attivazione, o meno, della procedura di liquidazione non potesse essere cosi' assorbente da prevalere anche sulla pretesa creditoria alla procedura esecutiva concorsuale anziche' individuale: da cio' la deroga all'esclusivita' dell'impulso pubblico, deroga peraltro da una parte limitata non solo soggettivamente (ai soli creditori), ma anche oggettivamente (per il solo accertamento dello stato di insolvenza e non anche di altri eventuali presupposti che parimenti, secondo specifiche normative di settore, consentono la procedura di liquidazione), dall'altra parte bilanciata dall'(atipico ed eccezionale) obbligo del tribunale di sentire, prima di provvedere, l'autorita' amministrativa che ha la vigilanza sull'impresa. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte