Sentenza 364/1994 (ECLI:IT:COST:1994:364)
Massima numero 20786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 364/94. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ISTANZA DI CONDONO - RICHIESTA DI VOLERSENE AVVALERE DA RENDERE IN UDIENZA - CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE RISPETTO A QUELLI ORDINARI - LAMENTATO DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO A CHI NON ABBIA AVUTO ALCUNA CONVOCAZIONE IN UDIENZA - ERRONEITA' DELLE PREMESSE DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 364/94. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ISTANZA DI CONDONO - RICHIESTA DI VOLERSENE AVVALERE DA RENDERE IN UDIENZA - CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE RISPETTO A QUELLI ORDINARI - LAMENTATO DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO A CHI NON ABBIA AVUTO ALCUNA CONVOCAZIONE IN UDIENZA - ERRONEITA' DELLE PREMESSE DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma di cui all'art. 34, quinto comma, l. 30 dicembre 1991 n. 413, secondo cui la sospensione del giudizio avanti alla Commissione tributaria e' subordinata alla dichiarazione del contribuente, da rendere in udienza, di volersi avvalere del condono tributario di cui alla legge medesima, non produce l'effetto - come erroneamente ritenuto dal giudice 'a quo' - di ridurre i termini per inoltrare la relativa domanda nei confronti del contribuente che sia stato convocato all'udienza, discriminando quest'ultimo - si assume in conseguenza - rispetto agli altri contribuenti, i quali, non essendo ancora convocati in udienza, beneficierebbero degli ordinari termini. Il termine per la presentazione dell'atto che da' avvio alla procedura per la definizione della pendenza, e cioe' la c.d. dichiarazione integrativa prevista dalla suddetta norma, lungi dal ridursi, resta, infatti, quello stabilito, in via ordinaria, per tutti i contribuenti, come e' dato evincere dal secondo periodo dello stesso art. 34; sicche' la richiesta in udienza proposta dal contribuente vale solo ad ottenere la sospensione del giudizio, fermo restando che, fino alla scadenza del termine ordinario, questo contribuente puo' ancora decidere se presentare o meno la dichiarazione integrativa, riprendendo il giudizio il suo corso ove tale dichiarazione non venga presentata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 34, quinto comma, l. 30 dicembre 1991 n. 413). red.: F.S. rev.: S.P.
La norma di cui all'art. 34, quinto comma, l. 30 dicembre 1991 n. 413, secondo cui la sospensione del giudizio avanti alla Commissione tributaria e' subordinata alla dichiarazione del contribuente, da rendere in udienza, di volersi avvalere del condono tributario di cui alla legge medesima, non produce l'effetto - come erroneamente ritenuto dal giudice 'a quo' - di ridurre i termini per inoltrare la relativa domanda nei confronti del contribuente che sia stato convocato all'udienza, discriminando quest'ultimo - si assume in conseguenza - rispetto agli altri contribuenti, i quali, non essendo ancora convocati in udienza, beneficierebbero degli ordinari termini. Il termine per la presentazione dell'atto che da' avvio alla procedura per la definizione della pendenza, e cioe' la c.d. dichiarazione integrativa prevista dalla suddetta norma, lungi dal ridursi, resta, infatti, quello stabilito, in via ordinaria, per tutti i contribuenti, come e' dato evincere dal secondo periodo dello stesso art. 34; sicche' la richiesta in udienza proposta dal contribuente vale solo ad ottenere la sospensione del giudizio, fermo restando che, fino alla scadenza del termine ordinario, questo contribuente puo' ancora decidere se presentare o meno la dichiarazione integrativa, riprendendo il giudizio il suo corso ove tale dichiarazione non venga presentata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 34, quinto comma, l. 30 dicembre 1991 n. 413). red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte