Ordinanza 367/1994 (ECLI:IT:COST:1994:367)
Massima numero 20845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 367/94. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA - SUBORDINAZIONE DELL'AMMISSIONE DEL CONDANNATO AL REGIME DELLA SEMILIBERTA' AL PRESUPPOSTO DELLA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NONCHE' DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE, PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA SINO A SENTENZA DEFINITIVA E FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - SOPRAVVENUTO MUTAMENTO DEL CONTESTO NORMATIVO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 367/94. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA - SUBORDINAZIONE DELL'AMMISSIONE DEL CONDANNATO AL REGIME DELLA SEMILIBERTA' AL PRESUPPOSTO DELLA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NONCHE' DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE, PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA SINO A SENTENZA DEFINITIVA E FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - SOPRAVVENUTO MUTAMENTO DEL CONTESTO NORMATIVO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus' in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 357 del 1994, con la quale l'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lett. a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) e' stato dichiarato illegittimo "nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata", a causa del mutamento del quadro normativo conseguentemente verificatosi nei procedimenti di provenienza, occorre valutare se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. - S. n. 357/1994 (gia' citata nel testo). red.: S.P.
Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus' in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 357 del 1994, con la quale l'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lett. a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) e' stato dichiarato illegittimo "nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata", a causa del mutamento del quadro normativo conseguentemente verificatosi nei procedimenti di provenienza, occorre valutare se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. - S. n. 357/1994 (gia' citata nel testo). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte