Ordinanza 369/1994 (ECLI:IT:COST:1994:369)
Massima numero 20598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 369/94. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - BENEFICI DELLA SEMILIBERTA' E DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE - CONCESSIONE AL CONDANNATO ALL'ERGASTOLO - REQUISITI - LIMITI MINIMI DI PENA ESPIATA - RIDUCIBILITA' PER EFFETTO DELLA CONCESSIONE DI INDULTO - ESCLUSIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA ED ASSERITA VIOLAZIONE DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - CARENZA, NELL'ORDINANZA DI RINVIO, DI DATI ESSENZIALI PER IL CONTROLLO SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 369/94. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - BENEFICI DELLA SEMILIBERTA' E DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE - CONCESSIONE AL CONDANNATO ALL'ERGASTOLO - REQUISITI - LIMITI MINIMI DI PENA ESPIATA - RIDUCIBILITA' PER EFFETTO DELLA CONCESSIONE DI INDULTO - ESCLUSIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA ED ASSERITA VIOLAZIONE DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - CARENZA, NELL'ORDINANZA DI RINVIO, DI DATI ESSENZIALI PER IL CONTROLLO SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di costituzionalita' volta a censurare l'esclusione dei periodi di pena condonati dal computo dei limiti minimi di pena espiata necessaria per l'ammissione alla semiliberta' e alla liberazione condizionale del condannato all'ergastolo, e' inammissibile per mancanza di dati essenziali ai fini della valutazione della rilevanza, giacche' nell'ordinanza di rimessione non e' specificato ne' il titolo di reato per cui e' intervenuta la condanna all'ergastolo, ne' i decreti di indulto astrattamente applicabili alla fattispecie, ne' se sussistono in ipotesi i requisiti oggettivi e soggettivi cui e' normalmente subordinata l'operativita' del condono. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 50, comma quinto, L. 26 luglio 1975 n. 354, e 176, comma terzo, cod. pen., in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 27, comma terzo, Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
La questione di costituzionalita' volta a censurare l'esclusione dei periodi di pena condonati dal computo dei limiti minimi di pena espiata necessaria per l'ammissione alla semiliberta' e alla liberazione condizionale del condannato all'ergastolo, e' inammissibile per mancanza di dati essenziali ai fini della valutazione della rilevanza, giacche' nell'ordinanza di rimessione non e' specificato ne' il titolo di reato per cui e' intervenuta la condanna all'ergastolo, ne' i decreti di indulto astrattamente applicabili alla fattispecie, ne' se sussistono in ipotesi i requisiti oggettivi e soggettivi cui e' normalmente subordinata l'operativita' del condono. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 50, comma quinto, L. 26 luglio 1975 n. 354, e 176, comma terzo, cod. pen., in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 27, comma terzo, Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte