Sentenza 372/1994 (ECLI:IT:COST:1994:372)
Massima numero 21153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  24/10/1994;  Decisione del  24/10/1994
Deposito del 27/10/1994; Pubblicazione in G. U. 02/11/1994
Massime associate alla pronuncia:  21152  21154  21155  21156


Titolo
SENT. 372/94 B. RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI NON PATRIMONIALI CONNESSI A LESIONE DELL'INTEGRITA' FISICA CON IMMEDIATO ESITO LETALE (CD. DANNO BIOLOGICO DA MORTE) - RISARCIMENTO AI CONGIUNTI DELLA VITTIMA IN QUALITA' DI EREDI - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL DIRITTO ALLA VITA E CON IL DIRITTO ALLA SALUTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Diversamente dalla lesione del diritto alla salute, la lesione immediata del diritto alla vita (senza una fase intermedia di malattia) non puo' configurare una perdita - e, cioe', una diminuzione o privazione di un valore personale - a carico della vittima ormai non piu' in vita, onde e' da escludere che un diritto al risarcimento del cd. "danno biologico da morte" entri nel patrimonio dell'offeso deceduto e sia, quindi, trasmissibile ai congiunti in qualita' di eredi. Ma cio' non dipende dal carattere non patrimoniale del danno suddetto, bensi' da un limite strutturale della responsabilita' civile, nella quale sia l'oggetto del risarcimento che la liquidazione del danno devono riferirsi non alla lesione per se stessa, ma alle conseguenti perdite a carico della persona offesa. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2043 cod. civ., in quanto non consente il risarcimento 'iure hereditario' del "danno biologico da morte"). - Sul danno biologico, v. S. n. 184/1986. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte