Sentenza 372/1994 (ECLI:IT:COST:1994:372)
Massima numero 21154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  24/10/1994;  Decisione del  24/10/1994
Deposito del 27/10/1994; Pubblicazione in G. U. 02/11/1994
Massime associate alla pronuncia:  21152  21153  21155  21156


Titolo
SENT. 372/94 C. RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI NON PATRIMONIALI CONNESSI A LESIONE DELL'INTEGRITA' FISICA CON IMMEDIATO ESITO LETALE (CD. DANNO BIOLOGICO DA MORTE) - RISARCIMENTO AI CONGIUNTI DELLA VITTIMA IN QUALITA' DI EREDI - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLA RENDITA DA INFORTUNIO MORTALE SUL LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'irrisarcibilita' 'iure hereditario' del "danno biologico da morte" non e' censurabile - sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza - in raffronto alla disciplina delle prestazioni previdenziali per infortunio mortale sul lavoro, cosi' come modificata da recenti pronunce della Corte costituzionale, giacche' la rendita INAIL spetta 'iure proprio' ai superstiti dell'assicurato morto ed e' destinata a indennizzare forfettariamente il pregiudizio patrimoniale sofferto a ragione del loro rapporto di dipendenza economica col defunto, mentre il danno biologico ad essi eventualmente derivato dalla morte del familiare e' disciplinato dal diritto comune. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2043 cod. civ., in quanto non consente il risarcimento 'iure hereditario' del "danno biologico da morte"). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte