Sentenza 372/1994 (ECLI:IT:COST:1994:372)
Massima numero 21156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
24/10/1994; Decisione del
24/10/1994
Deposito del 27/10/1994; Pubblicazione in G. U. 02/11/1994
Titolo
SENT. 372/94 E. RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO BIOLOGICO CONSEGUENTE ALL'UCCISIONE DI UN CONGIUNTO - INCLUSIONE FRA I "DANNI NON PATRIMONIALI" RISARCIBILI 'EX' ART. 2059 COD. CIV. - RITENUTA IMPOSSIBILITA' (ALLA STREGUA DI INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA) - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL DIRITTO ALLA VITA E CON IL DIRITTO ALLA SALUTE, OLTRECHE' CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA CORTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 372/94 E. RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO BIOLOGICO CONSEGUENTE ALL'UCCISIONE DI UN CONGIUNTO - INCLUSIONE FRA I "DANNI NON PATRIMONIALI" RISARCIBILI 'EX' ART. 2059 COD. CIV. - RITENUTA IMPOSSIBILITA' (ALLA STREGUA DI INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA) - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL DIRITTO ALLA VITA E CON IL DIRITTO ALLA SALUTE, OLTRECHE' CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA CORTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Il danno alla salute che il familiare di persona uccisa patisca in conseguenza della morte del congiunto e' il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il "danno morale soggettivo", e che in persone predisposte da particolari condizioni, anziche' esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato d'angoscia transeunte, puo' degenerare in un trauma fisico o psichico permanente. Pertanto in presenza di tale trauma, il risarcimento dei danni "non patrimoniali" - previsto dall'art. 2059 cod. civ. (in relazione all'art. 185 cod. pen.) per l'ipotesi di reato - deve razionalmente essere commisurato non semplicemente al 'pretium doloris' in senso stretto, ma alle conseguenze del trauma in termini di perdita di qualita' personali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in base all'assunto che il modello risarcitorio ivi previsto riguardi il solo danno morale soggettivo). red.: L.I. rev.: S.P.
Il danno alla salute che il familiare di persona uccisa patisca in conseguenza della morte del congiunto e' il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il "danno morale soggettivo", e che in persone predisposte da particolari condizioni, anziche' esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato d'angoscia transeunte, puo' degenerare in un trauma fisico o psichico permanente. Pertanto in presenza di tale trauma, il risarcimento dei danni "non patrimoniali" - previsto dall'art. 2059 cod. civ. (in relazione all'art. 185 cod. pen.) per l'ipotesi di reato - deve razionalmente essere commisurato non semplicemente al 'pretium doloris' in senso stretto, ma alle conseguenze del trauma in termini di perdita di qualita' personali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in base all'assunto che il modello risarcitorio ivi previsto riguardi il solo danno morale soggettivo). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte