Sentenza 373/1994 (ECLI:IT:COST:1994:373)
Massima numero 20880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
24/10/1994; Decisione del
24/10/1994
Deposito del 27/10/1994; Pubblicazione in G. U. 02/11/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 373/94. PROCESSO PENALE - RIESAME, DA PARTE DEL TRIBUNALE, DI ORDINANZE CHE DISPONGONO MISURE COERCITIVE - NORME TRANSITORIE - INAPPLICABILITA', NEI PROCEDIMENTI DI CUI E' PREVISTA LA PROSECUZIONE CON IL RITO DISCIPLINATO DAL CODICE ABROGATO, DELLA DISPOSIZIONE DEL NUOVO CODICE PREVEDENTE L'UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO PREVIO AVVISO AL DIFENSORE DELL'IMPUTATO E DEPOSITO DEGLI ATTI IN CANCELLERIA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI IDENTICHE, L'APPLICAZIONE DEL VECCHIO O DEL NUOVO RITO, NEI VARI CASI, DIPENDENDO DA FATTI MERAMENTE ACCIDENTALI - ASSERITA COMPRESSIONE, ALTRESI', DEL DIRITTO ALLA LIBERTA' PERSONALE E DEL DIRITTO DI DIFESA, NONCHE' DEL PRINCIPIO PER CUI ANCHE NELLE NORME TRANSITORIE DOVEVANO OSSERVARSI I PRINCIPI E I CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DI DELEGA - RICHIESTA DI NON CONSENTITA SENTENZA ADDITIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 373/94. PROCESSO PENALE - RIESAME, DA PARTE DEL TRIBUNALE, DI ORDINANZE CHE DISPONGONO MISURE COERCITIVE - NORME TRANSITORIE - INAPPLICABILITA', NEI PROCEDIMENTI DI CUI E' PREVISTA LA PROSECUZIONE CON IL RITO DISCIPLINATO DAL CODICE ABROGATO, DELLA DISPOSIZIONE DEL NUOVO CODICE PREVEDENTE L'UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO PREVIO AVVISO AL DIFENSORE DELL'IMPUTATO E DEPOSITO DEGLI ATTI IN CANCELLERIA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI IDENTICHE, L'APPLICAZIONE DEL VECCHIO O DEL NUOVO RITO, NEI VARI CASI, DIPENDENDO DA FATTI MERAMENTE ACCIDENTALI - ASSERITA COMPRESSIONE, ALTRESI', DEL DIRITTO ALLA LIBERTA' PERSONALE E DEL DIRITTO DI DIFESA, NONCHE' DEL PRINCIPIO PER CUI ANCHE NELLE NORME TRANSITORIE DOVEVANO OSSERVARSI I PRINCIPI E I CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DI DELEGA - RICHIESTA DI NON CONSENTITA SENTENZA ADDITIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' la Corte costituzionale pronunciarsi sul merito della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76 - in relazione agli artt. 6 e 2 della legge n. 81 del 1987 - Cost., nei confronti degli artt. 250 e 245 del d. lgs. n. 271 del 1989, per la inapplicabilita', dagli stessi sancita, nei procedimenti di cui e' prevista la prosecuzione con il rito disciplinato dal codice abrogato, della disposizione dell'art. 309, comma ottavo, del nuovo codice, prevedente, riguardo al riesame, da parte del tribunale, dei provvedimenti che dispongono misure coercitive, l'udienza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 127 st. cd., previo avviso all'imputato e deposito degli atti in cancelleria. Condizionata com'e' dalle esigenze connesse al passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento processuale, la disciplina transitoria dettata riguardo a tale passaggio non irragionevolmente consente - come la Corte ha in piu' occasioni riconosciuto - la ultrattivita' di norme che sono espressione di un sistema caratterizzato dalla segretezza istruttoria, dall'unicita' del fascicolo processuale e da tutte le "anomalie" connaturate alla scomparsa figura del giudice istruttore. Non e' dunque consentito alla Corte disporre un meccanico trasferimento della disciplina del codice del 1988 - qual'e' quello richiesto, nel caso, dal giudice rimettente - a procedimenti instaurati con il vecchio rito e contraddistinti dai suddetti elementi ostativi. Atteso che, per soddisfare il formulato 'petitum', sono profilabili diverse soluzioni, necessariamente appartenenti alla sfera di discrezionalita' del legislatore, volte a modulare sia l'intervento delle parti all'udienza camerale sia la conoscenza degli atti relativi al fascicolo processuale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76 - in relazione agli artt. 6 e 2, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - Cost., degli artt. 250 e 245, d. lgs. 28 luglio 1988, n. 271, 'in parte qua'). red.: S.P.
Non puo' la Corte costituzionale pronunciarsi sul merito della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76 - in relazione agli artt. 6 e 2 della legge n. 81 del 1987 - Cost., nei confronti degli artt. 250 e 245 del d. lgs. n. 271 del 1989, per la inapplicabilita', dagli stessi sancita, nei procedimenti di cui e' prevista la prosecuzione con il rito disciplinato dal codice abrogato, della disposizione dell'art. 309, comma ottavo, del nuovo codice, prevedente, riguardo al riesame, da parte del tribunale, dei provvedimenti che dispongono misure coercitive, l'udienza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 127 st. cd., previo avviso all'imputato e deposito degli atti in cancelleria. Condizionata com'e' dalle esigenze connesse al passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento processuale, la disciplina transitoria dettata riguardo a tale passaggio non irragionevolmente consente - come la Corte ha in piu' occasioni riconosciuto - la ultrattivita' di norme che sono espressione di un sistema caratterizzato dalla segretezza istruttoria, dall'unicita' del fascicolo processuale e da tutte le "anomalie" connaturate alla scomparsa figura del giudice istruttore. Non e' dunque consentito alla Corte disporre un meccanico trasferimento della disciplina del codice del 1988 - qual'e' quello richiesto, nel caso, dal giudice rimettente - a procedimenti instaurati con il vecchio rito e contraddistinti dai suddetti elementi ostativi. Atteso che, per soddisfare il formulato 'petitum', sono profilabili diverse soluzioni, necessariamente appartenenti alla sfera di discrezionalita' del legislatore, volte a modulare sia l'intervento delle parti all'udienza camerale sia la conoscenza degli atti relativi al fascicolo processuale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76 - in relazione agli artt. 6 e 2, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - Cost., degli artt. 250 e 245, d. lgs. 28 luglio 1988, n. 271, 'in parte qua'). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 6
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2