Sentenza 376/1994 (ECLI:IT:COST:1994:376)
Massima numero 20978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  26/10/1994;  Decisione del  26/10/1994
Deposito del 07/11/1994; Pubblicazione in G. U. 16/11/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 376/94. REGIONE SICILIA - DIPENDENTI IN QUIESCENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA' DI CONTINGENZA O MAGGIORAZIONI DIPENDENTI DALL'ADEGUAMENTO AL COSTO DELLA VITA - DIVIETO DI CUMULO, IN VIA GENERALE ED ASSOLUTA, CON ALTRE INDENNITA' CONNESSE AD ALTRO RAPPORTO PENSIONISTICO O A PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRESSO TERZI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE - RICHIAMO AI PRINCIPI AFFERMATI IN MATERIA DALLA CORTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Secondo i principi affermati dalla Corte in relazione a norme di legge statale ritenute parzialmente illegittime, la riduzione del trattamento pensionistico mediante esclusione dell'indennita' integrativa speciale allo stesso afferente e' compatibile con il dettato costituzionale e, in particolare, con gli artt. 3 e 36, Cost., se, nel caso di titolarita' di piu' pensioni, la prestazione pensionistica non venga ridotta al di sotto del trattamento minimo I.N.P.S., mentre, nel caso di prestazione da parte del pensionato di attivita' lavorativa retribuita, detta riduzione non puo' essere disposta qualunque sia l'ammontare della retribuzione percepita, spettando alla discrezionalita' del legislatore - di fatto non esercitata - stabilire i limiti di applicazione della decurtazione. Posta pertanto l'applicabilita' di tali principi anche in relazione a norme regionali sostanzialmente analoghe a quelle oggetto delle pronunzie della Corte, l'art. 4, l. reg. Sicilia 24 luglio 1978, n. 17, il quale stabilisce il divieto di cumulo di piu' indennita' di contingenza o di analoghe maggiorazioni dipendenti dall'adeguamento al costo della vita, sia per il titolare di piu' pensioni sia per il pensionato che presti attivita' retribuita, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede, nel primo caso, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennita' di contingenza, che debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella parte in cui, relativamente al secondo caso, non determina la misura della retribuzione complessiva oltre la quale diventi operante il divieto stesso. - in tema di cumulo di indennita' integrative, v. S. nn. 566/1989, 204/1992, concernenti l'ipotesi di prestazione di lavoro retribuito da parte del pensionato e S. nn. 172/1991, 307/1993 e 494/1993, riguardanti, invece, la titolarita' di piu' pensioni. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte