Sentenza 377/1994 (ECLI:IT:COST:1994:377)
Massima numero 20992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
26/10/1994; Decisione del
26/10/1994
Deposito del 07/11/1994; Pubblicazione in G. U. 16/11/1994
Titolo
SENT. 377/94 A. SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE LEGITTIMA - VOCAZIONE EREDITARIA DEI FRATELLI E SORELLE NATURALI DEL 'DE CUIUS' - BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI DI QUESTI ULTIMI CON QUELLI DEI PARENTI LEGITTIMI ANCHE SE NON RIENTRANTI NELLA FAMIGLIA IN SENSO STRETTO - NECESSITA' - GIUSTIFICAZIONE.
SENT. 377/94 A. SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE LEGITTIMA - VOCAZIONE EREDITARIA DEI FRATELLI E SORELLE NATURALI DEL 'DE CUIUS' - BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI DI QUESTI ULTIMI CON QUELLI DEI PARENTI LEGITTIMI ANCHE SE NON RIENTRANTI NELLA FAMIGLIA IN SENSO STRETTO - NECESSITA' - GIUSTIFICAZIONE.
Testo
La tutela dei fratelli e sorelle naturali del 'de cuius' ai fini della successione 'ab intestato' rientra nella direttiva costituzionale di graduale miglioramento della condizione di diritto familiare della prole naturale (anche) nei rapporti con i parenti del genitore, ma l'attuazione di tale direttiva postula un bilanciamento di interessi in cui il referente per la ponderazione della suddetta tutela e' non gia' la famiglia legittima del defunto intesa in senso stretto (comprensiva, in mancanza di coniuge e discendenti, dei soli ascendenti e dei fratelli e sorelle legittimi), ma la sua famiglia di origine, ossia la parentela definita dall'art. 74 cod. civ., non essendovi indicazioni normative o sociologiche che autorizzino, ai fini considerati, a restringere la rilevanza giuridica di tale vincolo. - Sul trattamento dei figli naturali, in rapporto ai figli legittimi, nell'ipotesi di successione al genitore comune o ai suoi ascendenti, v. S. n. 79/1969 (e, ivi, riferimento alla famiglia in senso stretto). red.: L.I. rev.: S.P.
La tutela dei fratelli e sorelle naturali del 'de cuius' ai fini della successione 'ab intestato' rientra nella direttiva costituzionale di graduale miglioramento della condizione di diritto familiare della prole naturale (anche) nei rapporti con i parenti del genitore, ma l'attuazione di tale direttiva postula un bilanciamento di interessi in cui il referente per la ponderazione della suddetta tutela e' non gia' la famiglia legittima del defunto intesa in senso stretto (comprensiva, in mancanza di coniuge e discendenti, dei soli ascendenti e dei fratelli e sorelle legittimi), ma la sua famiglia di origine, ossia la parentela definita dall'art. 74 cod. civ., non essendovi indicazioni normative o sociologiche che autorizzino, ai fini considerati, a restringere la rilevanza giuridica di tale vincolo. - Sul trattamento dei figli naturali, in rapporto ai figli legittimi, nell'ipotesi di successione al genitore comune o ai suoi ascendenti, v. S. n. 79/1969 (e, ivi, riferimento alla famiglia in senso stretto). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte