Sentenza 377/1994 (ECLI:IT:COST:1994:377)
Massima numero 20993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
26/10/1994; Decisione del
26/10/1994
Deposito del 07/11/1994; Pubblicazione in G. U. 16/11/1994
Titolo
SENT. 377/94 B. SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE LEGITTIMA - VOCAZIONE EREDITARIA DEI FRATELLI E SORELLE NATURALI DEL 'DE CUIUS' - PRECEDENZA SUI PARENTI LEGITTIMI DAL TERZO AL SESTO GRADO - ESCLUSIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA TUTELA COSTITUZIONALMENTE GARANTITA ALLA PROLE NATURALE, NONCHE' DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE IMPLICANTE UN BILANCIAMENTO DI INTERESSI RISERVATO ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 377/94 B. SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE LEGITTIMA - VOCAZIONE EREDITARIA DEI FRATELLI E SORELLE NATURALI DEL 'DE CUIUS' - PRECEDENZA SUI PARENTI LEGITTIMI DAL TERZO AL SESTO GRADO - ESCLUSIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA TUTELA COSTITUZIONALMENTE GARANTITA ALLA PROLE NATURALE, NONCHE' DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE IMPLICANTE UN BILANCIAMENTO DI INTERESSI RISERVATO ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
A distanza di vent'anni dalla riforma del diritto di famiglia e in presenza di un notevole incremento dei rapporti familiari di fatto, appare sempre meno plausibile che i fratelli e sorelle naturali del 'de cuius' restino esclusi dalla successione 'ab intestato' a vantaggio anche di lontani parenti legittimi fino al sesto grado; tuttavia, l'inserimento dei suddetti fratelli e sorelle naturali negli ordini successori dei parenti non puo' avvenire mediante una pronuncia additiva che attribuisca ad essi precedenza sulla vocazione dei parenti legittimi dal terzo al sesto grado in linea collaterale, bensi' postula un bilanciamento di interessi che implica una valutazione complessa, eccedente i poteri della Corte e suscettibile di piu' soluzioni (non esclusa l'introduzione di nuovi casi di concorso), la scelta tra le quali rientra nella discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 565 e 572 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost.). - Sulla vocazione ereditaria dei fratelli e sorelle naturali con precedenza (soltanto) sullo Stato, v. S. n. 184/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
A distanza di vent'anni dalla riforma del diritto di famiglia e in presenza di un notevole incremento dei rapporti familiari di fatto, appare sempre meno plausibile che i fratelli e sorelle naturali del 'de cuius' restino esclusi dalla successione 'ab intestato' a vantaggio anche di lontani parenti legittimi fino al sesto grado; tuttavia, l'inserimento dei suddetti fratelli e sorelle naturali negli ordini successori dei parenti non puo' avvenire mediante una pronuncia additiva che attribuisca ad essi precedenza sulla vocazione dei parenti legittimi dal terzo al sesto grado in linea collaterale, bensi' postula un bilanciamento di interessi che implica una valutazione complessa, eccedente i poteri della Corte e suscettibile di piu' soluzioni (non esclusa l'introduzione di nuovi casi di concorso), la scelta tra le quali rientra nella discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 565 e 572 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost.). - Sulla vocazione ereditaria dei fratelli e sorelle naturali con precedenza (soltanto) sullo Stato, v. S. n. 184/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte