Sentenza 377/1994 (ECLI:IT:COST:1994:377)
Massima numero 20994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
26/10/1994; Decisione del
26/10/1994
Deposito del 07/11/1994; Pubblicazione in G. U. 16/11/1994
Titolo
SENT. 377/94 C. SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE LEGITTIMA - DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE - SPETTANZA AI DISCENDENTI DEI FRATELLI E SORELLE NATURALI DEL 'DE CUIUS' - OMESSA PREVISIONE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' PROPOSTA SUBORDINATAMENTE ALL'ACCOGLIMENTO DI ALTRA GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 377/94 C. SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE LEGITTIMA - DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE - SPETTANZA AI DISCENDENTI DEI FRATELLI E SORELLE NATURALI DEL 'DE CUIUS' - OMESSA PREVISIONE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' PROPOSTA SUBORDINATAMENTE ALL'ACCOGLIMENTO DI ALTRA GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La dichiarata inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 565 e 572 cod. civ., nella parte in cui non prevedono la successione 'ab intestato' dei fratelli e sorelle naturali del 'de cuius' con precedenza sulla vocazione dei parenti legittimi dal terzo al sesto grado in linea collaterale, comporta l'irrilevanza della questione - subordinata all'accoglimento della prima - concernente l'art. 468 cod. civ., nella parte in cui non prevede che i discendenti dei suddetti fratelli naturali del 'de cuius' succedano a quest'ultimo per rappresentazione. (Inammissibilita' della questione concernente l'art. 468 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost.). - v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
La dichiarata inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 565 e 572 cod. civ., nella parte in cui non prevedono la successione 'ab intestato' dei fratelli e sorelle naturali del 'de cuius' con precedenza sulla vocazione dei parenti legittimi dal terzo al sesto grado in linea collaterale, comporta l'irrilevanza della questione - subordinata all'accoglimento della prima - concernente l'art. 468 cod. civ., nella parte in cui non prevede che i discendenti dei suddetti fratelli naturali del 'de cuius' succedano a quest'ultimo per rappresentazione. (Inammissibilita' della questione concernente l'art. 468 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost.). - v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte