Sentenza 378/1994 (ECLI:IT:COST:1994:378)
Massima numero 21157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
26/10/1994; Decisione del
26/10/1994
Deposito del 07/11/1994; Pubblicazione in G. U. 16/11/1994
Titolo
SENT. 378/94 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AI FINI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INQUADRAMENTI NEI SETTORI INDUSTRIALE, COMMERCIALE E AGRICOLO, EFFETTUATI PRIMA DELLA L. N. 88 DEL 1989 - PREVISTA SALVEZZA IN VIA TRANSITORIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RILEVANZA NEI GIUDIZI CONCERNENTI INQUADRAMENTI SUCCESSIVI ALLA LEGGE PREDETTA - SUSSISTENZA (STANTE L'INTERESSE DELL'IMPRESA RICORRENTE A VEDER RIMOSSA LA NORMATIVA TRANSITORIA) - REIEZIONE DI ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' FONDATA SULL'ASSUNTO CONTRARIO.
SENT. 378/94 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AI FINI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INQUADRAMENTI NEI SETTORI INDUSTRIALE, COMMERCIALE E AGRICOLO, EFFETTUATI PRIMA DELLA L. N. 88 DEL 1989 - PREVISTA SALVEZZA IN VIA TRANSITORIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RILEVANZA NEI GIUDIZI CONCERNENTI INQUADRAMENTI SUCCESSIVI ALLA LEGGE PREDETTA - SUSSISTENZA (STANTE L'INTERESSE DELL'IMPRESA RICORRENTE A VEDER RIMOSSA LA NORMATIVA TRANSITORIA) - REIEZIONE DI ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' FONDATA SULL'ASSUNTO CONTRARIO.
Testo
La questione di costituzionalita' dell'art.49, comma terzo, della l. 9 marzo 1989, n. 88 - nella parte in cui, in deroga al nuovo regime di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali introdotto dal comma primo s.a., fa salvi gli inquadramenti comunque gia' in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura al momento di entrata in vigore della legge stessa - e' rilevante anche se il giudizio 'a quo' riguardi un'impresa inquadrata successivamente a tale momento (e percio' soggetta al nuovo regime), sia perche' le varie disposizioni contenute nei tre commi dell'art. 49 fanno tra loro sistema, sia perche' sussiste un preciso "interesse" delle imprese inquadrate secondo i nuovi criteri a veder rimossi gli effetti degli inquadramenti precedenti riservati ad imprese concorrenti aventi identica natura ed operanti nello stesso settore di attivita'. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' dedotta dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 49, comma terzo, l. n. 88 del 1989). red.: L.I. rev.: S.P.
La questione di costituzionalita' dell'art.49, comma terzo, della l. 9 marzo 1989, n. 88 - nella parte in cui, in deroga al nuovo regime di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali introdotto dal comma primo s.a., fa salvi gli inquadramenti comunque gia' in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura al momento di entrata in vigore della legge stessa - e' rilevante anche se il giudizio 'a quo' riguardi un'impresa inquadrata successivamente a tale momento (e percio' soggetta al nuovo regime), sia perche' le varie disposizioni contenute nei tre commi dell'art. 49 fanno tra loro sistema, sia perche' sussiste un preciso "interesse" delle imprese inquadrate secondo i nuovi criteri a veder rimossi gli effetti degli inquadramenti precedenti riservati ad imprese concorrenti aventi identica natura ed operanti nello stesso settore di attivita'. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' dedotta dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 49, comma terzo, l. n. 88 del 1989). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23