Sentenza 378/1994 (ECLI:IT:COST:1994:378)
Massima numero 21159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
26/10/1994; Decisione del
26/10/1994
Deposito del 07/11/1994; Pubblicazione in G. U. 16/11/1994
Titolo
SENT. 378/94 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AI FINI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INQUADRAMENTI NEI SETTORI INDUSTRIALE, COMMERCIALE E AGRICOLO, EFFETTUATI PRIMA DELLA L. N. 88 DEL 1989 - PREVISTA SALVEZZA IN VIA TRANSITORIA - OMESSA INDICAZIONE DI UN TERMINE RAGIONEVOLE PER L'ESAURIMENTO DEGLI EFFETTI ULTRATTIVI - DETERMINAZIONE PRECLUSA ALLA CORTE E RISERVATA ALLA DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - MONITO AL LEGISLATORE A PROVVEDERE IN TEMPI RAGIONEVOLI.
SENT. 378/94 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AI FINI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INQUADRAMENTI NEI SETTORI INDUSTRIALE, COMMERCIALE E AGRICOLO, EFFETTUATI PRIMA DELLA L. N. 88 DEL 1989 - PREVISTA SALVEZZA IN VIA TRANSITORIA - OMESSA INDICAZIONE DI UN TERMINE RAGIONEVOLE PER L'ESAURIMENTO DEGLI EFFETTI ULTRATTIVI - DETERMINAZIONE PRECLUSA ALLA CORTE E RISERVATA ALLA DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - MONITO AL LEGISLATORE A PROVVEDERE IN TEMPI RAGIONEVOLI.
Testo
L'art. 49, comma terzo, della l. 9 marzo 1989, n. 88 - nel non irragionevole intento di temperare l'impatto giuridico, economico e organizzativo del nuovo regime di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali introdotto dal comma primo s.a. - ha disposto la salvezza degli inquadramenti precedenti all'entrata in vigore della medesima legge. A tale scelta avrebbe, pero', dovuto accompagnarsi la previsione di un termine ragionevole per il superamento del regime transitorio, con definitivo esaurimento degli effetti ultrattivi, cosi' da evitare - mediante la graduale applicazione generalizzata della nuova normativa - disparita' giuridiche e di mercato fra imprese operanti nello stesso settore di attivita'. Pertanto, essendo la determinazione del termine suddetto preclusa alla Corte e riservata alla discrezionalita' del legislatore, e' necessario che quest'ultimo intervenga, in tempi ragionevoli, per stabilirlo: non potendo altrimenti la Corte in futuro esimersi dal ritenere superate le esigenze giustificatrici della disciplina indubbiata, ove essa permanga oltre il congruo tempo connaturato alla sua transitorieta'. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.). - Sui limiti di ragionevolezza delle discipline transitorie, v., in termini generali, la precedente massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 49, comma terzo, della l. 9 marzo 1989, n. 88 - nel non irragionevole intento di temperare l'impatto giuridico, economico e organizzativo del nuovo regime di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali introdotto dal comma primo s.a. - ha disposto la salvezza degli inquadramenti precedenti all'entrata in vigore della medesima legge. A tale scelta avrebbe, pero', dovuto accompagnarsi la previsione di un termine ragionevole per il superamento del regime transitorio, con definitivo esaurimento degli effetti ultrattivi, cosi' da evitare - mediante la graduale applicazione generalizzata della nuova normativa - disparita' giuridiche e di mercato fra imprese operanti nello stesso settore di attivita'. Pertanto, essendo la determinazione del termine suddetto preclusa alla Corte e riservata alla discrezionalita' del legislatore, e' necessario che quest'ultimo intervenga, in tempi ragionevoli, per stabilirlo: non potendo altrimenti la Corte in futuro esimersi dal ritenere superate le esigenze giustificatrici della disciplina indubbiata, ove essa permanga oltre il congruo tempo connaturato alla sua transitorieta'. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.). - Sui limiti di ragionevolezza delle discipline transitorie, v., in termini generali, la precedente massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte