Sentenza 379/1994 (ECLI:IT:COST:1994:379)
Massima numero 21078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
26/10/1994; Decisione del
26/10/1994
Deposito del 07/11/1994; Pubblicazione in G. U. 16/11/1994
Titolo
SENT. 379/94 B. REGIONE CAMPANIA - EDILIZIA E URBANISTICA - AREA SORRENTINO-AMALFITANA - PIANO URBANISTICO TERRITORIALE - DIVIETO PER I COMUNI DI RILASCIARE CONCESSIONI EDILIZIE, FINO ALL'APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI GENERALI COMUNALI - MANCATA PREVISIONE DI DEROGABILITA' AL VINCOLO MEDIANTE APPOSITA AUTORIZZAZIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI POSTI DALLE LEGGI STATALI IN MATERIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 379/94 B. REGIONE CAMPANIA - EDILIZIA E URBANISTICA - AREA SORRENTINO-AMALFITANA - PIANO URBANISTICO TERRITORIALE - DIVIETO PER I COMUNI DI RILASCIARE CONCESSIONI EDILIZIE, FINO ALL'APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI GENERALI COMUNALI - MANCATA PREVISIONE DI DEROGABILITA' AL VINCOLO MEDIANTE APPOSITA AUTORIZZAZIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI POSTI DALLE LEGGI STATALI IN MATERIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Pur a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 431 del 1985, che ha introdotto una concezione di tutela del paesaggio improntata alla integralita' e globalita' e che, aggiungendo l'art. 1 bis al d.l. n. 312 del 1985, ha stabilito - conformemente a tale concezione - che con riferimento ai beni e alle aree di cui all'art. 82, quinto comma, d.P.R. n. 616 del 1977, le regioni possono attuare la tutela in questione attraverso l'impiego dei piani paesistici e dei piani urbanistico-territoriali a valenza paesistica, la giurisprudenza della Corte ha sottolineato la diversa natura e funzione dei due piani - risiedendo il fondamento normativo dei primi negli artt. 5, l. n. 1497 del 1939 e 23, r.d. n. 1357 del 1940 e dei secondi, nell'art. 5, l. n. 1150 del 1942 - ed ha altresi' chiarito che il riferimento ai predetti beni ed aree, non puo' intendersi come limitativo delle ordinarie competenze delle regioni in materia urbanistica, alle quali, anzi, non e' preclusa l'adozione di normative di pari o maggiore efficienza territoriale. Rientra pertanto nella facolta' spettante alla Regione Campania di apprestare una piu' penetrante tutela ambientale, non contrastante con i principi posti dal citato art. 1 bis, d.l. n. 312 del 1985, l'aver stabilito con l'art. 5, l. reg. n. 35 del 1987, il divieto di rilasciare concessioni edilizie per i comuni dell'area sorrentino-amalfitana, fino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali e il non aver previsto la derogabilita' al vincolo stesso, trattandosi, per quest'ultimo aspetto, di un corollario della facolta' predetta, che non configura inosservanza dei principi affermati dagli artt. 7, l. n. 1497 del 1939 e 82, nono comma, d.P.R. n. 616 del 1977. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 117, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, sotto gli anzidetti profili - l. reg. della Campania 27 giugno 1987, n. 35. - sull'argomento, v. S. n. 67/1992, O. n. 431/1991 e, in particolare, sulla distinzione tra i due tipi di piani e sulla relativa incidenza sulle competenze regionali, v. S. nn. 327/1990 e 151/1986. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Pur a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 431 del 1985, che ha introdotto una concezione di tutela del paesaggio improntata alla integralita' e globalita' e che, aggiungendo l'art. 1 bis al d.l. n. 312 del 1985, ha stabilito - conformemente a tale concezione - che con riferimento ai beni e alle aree di cui all'art. 82, quinto comma, d.P.R. n. 616 del 1977, le regioni possono attuare la tutela in questione attraverso l'impiego dei piani paesistici e dei piani urbanistico-territoriali a valenza paesistica, la giurisprudenza della Corte ha sottolineato la diversa natura e funzione dei due piani - risiedendo il fondamento normativo dei primi negli artt. 5, l. n. 1497 del 1939 e 23, r.d. n. 1357 del 1940 e dei secondi, nell'art. 5, l. n. 1150 del 1942 - ed ha altresi' chiarito che il riferimento ai predetti beni ed aree, non puo' intendersi come limitativo delle ordinarie competenze delle regioni in materia urbanistica, alle quali, anzi, non e' preclusa l'adozione di normative di pari o maggiore efficienza territoriale. Rientra pertanto nella facolta' spettante alla Regione Campania di apprestare una piu' penetrante tutela ambientale, non contrastante con i principi posti dal citato art. 1 bis, d.l. n. 312 del 1985, l'aver stabilito con l'art. 5, l. reg. n. 35 del 1987, il divieto di rilasciare concessioni edilizie per i comuni dell'area sorrentino-amalfitana, fino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali e il non aver previsto la derogabilita' al vincolo stesso, trattandosi, per quest'ultimo aspetto, di un corollario della facolta' predetta, che non configura inosservanza dei principi affermati dagli artt. 7, l. n. 1497 del 1939 e 82, nono comma, d.P.R. n. 616 del 1977. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 117, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, sotto gli anzidetti profili - l. reg. della Campania 27 giugno 1987, n. 35. - sull'argomento, v. S. n. 67/1992, O. n. 431/1991 e, in particolare, sulla distinzione tra i due tipi di piani e sulla relativa incidenza sulle competenze regionali, v. S. nn. 327/1990 e 151/1986. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 27/06/1985
n. 312
art. 1 bis
legge 29/06/1939
n. 1497
art. 7
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 82
co. 9