Ordinanza 380/1994 (ECLI:IT:COST:1994:380)
Massima numero 20893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
26/10/1994; Decisione del
26/10/1994
Deposito del 07/11/1994; Pubblicazione in G. U. 16/11/1994
Massime associate alla pronuncia:
20894
Titolo
ORD. 380/94 A. SANITA' PUBBLICA - MEDICI CONVENZIONATI COL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - MANCATA PREVISIONE ANCHE PER ESSI DELLA FACOLTA', PER ALTRE CATEGORIE RICONOSCIUTA, DI PERMANERE IN SERVIZIO PER UN PERIODO MASSIMO DI UN BIENNIO OLTRE I LIMITI DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 380/94 A. SANITA' PUBBLICA - MEDICI CONVENZIONATI COL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - MANCATA PREVISIONE ANCHE PER ESSI DELLA FACOLTA', PER ALTRE CATEGORIE RICONOSCIUTA, DI PERMANERE IN SERVIZIO PER UN PERIODO MASSIMO DI UN BIENNIO OLTRE I LIMITI DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non da' luogo a violazione dell'art. 3 Cost., ne' sotto il profilo del principio di eguaglianza ne' sotto il profilo del principio di ragionevolezza, la mancata attribuzione anche ai medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale della facolta' di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposto, prevista dall'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Il rapporto dei suddetti medici col Servizio sanitario nazionale - definito dall'accordo collettivo nazionale reso esecutivo dal d.P.R. 28 settembre 1990, n. 313, "rapporto di lavoro autonomo" - e' infatti essenzialmente diverso dai rapporti di pubblico impiego considerati dal citato art. 16. Inoltre - come la Corte ha ripetutamente affermato - in materia di prolungamento dell'eta' pensionabile, va riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalita', col solo limite della manifesta arbitrarieta'. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, 'in parte qua'). - Sulla discrezionalita' del legislatore, in generale, in ordine al prolungamento dell'eta' pensionabile, v. S. nn. 374/1992, 491/1991 e 440/1991, nonche' O. nn. 252/1993, 349/1992, 362/1992 e 442/1992. red.: S.P.
Non da' luogo a violazione dell'art. 3 Cost., ne' sotto il profilo del principio di eguaglianza ne' sotto il profilo del principio di ragionevolezza, la mancata attribuzione anche ai medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale della facolta' di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposto, prevista dall'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Il rapporto dei suddetti medici col Servizio sanitario nazionale - definito dall'accordo collettivo nazionale reso esecutivo dal d.P.R. 28 settembre 1990, n. 313, "rapporto di lavoro autonomo" - e' infatti essenzialmente diverso dai rapporti di pubblico impiego considerati dal citato art. 16. Inoltre - come la Corte ha ripetutamente affermato - in materia di prolungamento dell'eta' pensionabile, va riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalita', col solo limite della manifesta arbitrarieta'. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, 'in parte qua'). - Sulla discrezionalita' del legislatore, in generale, in ordine al prolungamento dell'eta' pensionabile, v. S. nn. 374/1992, 491/1991 e 440/1991, nonche' O. nn. 252/1993, 349/1992, 362/1992 e 442/1992. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte