Ordinanza 380/1994 (ECLI:IT:COST:1994:380)
Massima numero 20894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
26/10/1994; Decisione del
26/10/1994
Deposito del 07/11/1994; Pubblicazione in G. U. 16/11/1994
Massime associate alla pronuncia:
20893
Titolo
ORD. 380/94 B. SANITA' PUBBLICA - MEDICI CONVENZIONATI COL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - MANCATA PREVISIONE ANCHE PER ESSI DELLA FACOLTA', PER ALTRE CATEGORIE RICONOSCIUTA, DI PERMANERE IN SERVIZIO PER UN PERIODO MASSIMO DI UN BIENNIO OLTRE I LIMITI DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 380/94 B. SANITA' PUBBLICA - MEDICI CONVENZIONATI COL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - MANCATA PREVISIONE ANCHE PER ESSI DELLA FACOLTA', PER ALTRE CATEGORIE RICONOSCIUTA, DI PERMANERE IN SERVIZIO PER UN PERIODO MASSIMO DI UN BIENNIO OLTRE I LIMITI DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nella questione di legittimita' costituzionale sollevata per la mancata attribuzione, anche ai medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale, della facolta' di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo, prevista dall'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e' palesemente inconsistente la censura formulata in riferimento all'art. 4, primo comma, Cost.. Il precetto costituzionale invocato infatti concerne l'accesso al mercato del lavoro, mentre nella specie il lavoratore ha gia' raggiunto l'eta' per il collocamento a riposo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 4, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, 'in parte qua'). red.: S.P.
Nella questione di legittimita' costituzionale sollevata per la mancata attribuzione, anche ai medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale, della facolta' di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo, prevista dall'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e' palesemente inconsistente la censura formulata in riferimento all'art. 4, primo comma, Cost.. Il precetto costituzionale invocato infatti concerne l'accesso al mercato del lavoro, mentre nella specie il lavoratore ha gia' raggiunto l'eta' per il collocamento a riposo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 4, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, 'in parte qua'). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
co. 1
Altri parametri e norme interposte