Sentenza 383/1994 (ECLI:IT:COST:1994:383)
Massima numero 20981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/10/1994; Decisione del
26/10/1994
Deposito del 07/11/1994; Pubblicazione in G. U. 16/11/1994
Massime associate alla pronuncia:
20980
Titolo
SENT. 383/94 B. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVO ASSETTO DELLA DIRIGENZA - DISCIPLINA DI CUI AL D.LGS. N. 29 DEL 1993 - NORME CORRETTIVE EMANATE CON D. LGS. N. 470 DEL 1993 - MODIFICA CONCERNENTE L'IMPOSIZIONE, A CARICO DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME, DELL'OBBLIGO DI ADEGUAMENTO AI PRINCIPI, DETTATI IN MATERIA, DAL DECRETO STESSO - ECCESSO DI DELEGA, NONCHE' VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 383/94 B. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVO ASSETTO DELLA DIRIGENZA - DISCIPLINA DI CUI AL D.LGS. N. 29 DEL 1993 - NORME CORRETTIVE EMANATE CON D. LGS. N. 470 DEL 1993 - MODIFICA CONCERNENTE L'IMPOSIZIONE, A CARICO DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME, DELL'OBBLIGO DI ADEGUAMENTO AI PRINCIPI, DETTATI IN MATERIA, DAL DECRETO STESSO - ECCESSO DI DELEGA, NONCHE' VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 3, d.lgs. n. 470 del 1993, stabilendo, in sostituzione del terzo comma dell'art. 13, d.lgs. n. 29 del 1993 (recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione della p.a. e per la revisione della disciplina sul pubblico impiego) che le regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti ai principi del capo II del titolo II dello stesso d.lgs. n. 29, riguardante il nuovo assetto della dirigenza, ha violato il principio espresso nell'art. 2, secondo comma, della legge di delegazione n. 421 del 1992, al cui rispetto il legislatore delegato era tenuto anche in sede di adozione di disposizioni correttive ed in base al quale il vincolo di adeguamento alla nuova disciplina in tema di pubblico impiego era limitato, per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome, ai principi desumibili dall'art. 2, della legge di delegazione citato, qualificati dall'articolo stesso "norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica", mentre riguardava, per le regioni a statuto ordinario, oltre alle disposizioni del medesimo art. 2, quelle espresse nelle conseguenti leggi delegate. L'aver quindi cancellato tale distinzione, imponendo anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome l'identico obbligo di adeguare i propri ordinamenti ai principi desumibili dal detto capo II del titolo II del d.lgs. n. 29 del 1993, viola, per eccesso di delega, l' art. 76, Cost., ledendo altresi', le competenze in materia di disciplina del pubblico impiego, spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia (art. 4, primo comma, n. 1, Statuto speciale) e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (art.8, primo comma, n. 1, Statuto speciale). Pertanto, il predetto art. 3, d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo - con assorbimento dei restanti profili, prospettati dalle ricorrenti - nella parte in cui ha sostituito il terzo comma dell' art. 13, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. red.: A.M.M. rev.: S.P.
L'art. 3, d.lgs. n. 470 del 1993, stabilendo, in sostituzione del terzo comma dell'art. 13, d.lgs. n. 29 del 1993 (recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione della p.a. e per la revisione della disciplina sul pubblico impiego) che le regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti ai principi del capo II del titolo II dello stesso d.lgs. n. 29, riguardante il nuovo assetto della dirigenza, ha violato il principio espresso nell'art. 2, secondo comma, della legge di delegazione n. 421 del 1992, al cui rispetto il legislatore delegato era tenuto anche in sede di adozione di disposizioni correttive ed in base al quale il vincolo di adeguamento alla nuova disciplina in tema di pubblico impiego era limitato, per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome, ai principi desumibili dall'art. 2, della legge di delegazione citato, qualificati dall'articolo stesso "norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica", mentre riguardava, per le regioni a statuto ordinario, oltre alle disposizioni del medesimo art. 2, quelle espresse nelle conseguenti leggi delegate. L'aver quindi cancellato tale distinzione, imponendo anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome l'identico obbligo di adeguare i propri ordinamenti ai principi desumibili dal detto capo II del titolo II del d.lgs. n. 29 del 1993, viola, per eccesso di delega, l' art. 76, Cost., ledendo altresi', le competenze in materia di disciplina del pubblico impiego, spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia (art. 4, primo comma, n. 1, Statuto speciale) e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (art.8, primo comma, n. 1, Statuto speciale). Pertanto, il predetto art. 3, d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo - con assorbimento dei restanti profili, prospettati dalle ricorrenti - nella parte in cui ha sostituito il terzo comma dell' art. 13, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2
co. 2