Sentenza 384/1994 (ECLI:IT:COST:1994:384)
Massima numero 21000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
07/11/1994; Decisione del
07/11/1994
Deposito del 10/11/1994; Pubblicazione in G. U. 16/11/1994
Titolo
SENT. 384/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSI DELLO STATO CONTRO LEGGI REGIONALI PER RITENUTO CONTRASTO CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO - AMMISSIBILITA' - POSSIBILITA' DI INVOCARE IN TALI GIUDIZI I PRINCIPI AFFERMATI DALLA CORTE IN SENSO CONTRARIO, RIGUARDO ALLE SUDDETTE QUESTIONI, IN ALTRI TIPI DI GIUDIZIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
SENT. 384/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSI DELLO STATO CONTRO LEGGI REGIONALI PER RITENUTO CONTRASTO CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO - AMMISSIBILITA' - POSSIBILITA' DI INVOCARE IN TALI GIUDIZI I PRINCIPI AFFERMATI DALLA CORTE IN SENSO CONTRARIO, RIGUARDO ALLE SUDDETTE QUESTIONI, IN ALTRI TIPI DI GIUDIZIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
Testo
Il principio, affermato dalla Corte (con modifica della precedente giurisprudenza) a partire dalla sentenza n. 170 del 1984 e poi costantemente ribadito, secondo cui le questioni sollevate per contrasti tra leggi (statali o regionali) e norme comunitarie, vanno dichiarate inammissibili in quanto e' in facolta' sia dei giudici che delle autorita' amministrative negare immediatamente applicazione alle norme censurate, e' riferibile - e difatti e' stato sempre riferito - a casi di leggi gia' vigenti. Tale principio, pertanto, puo' essere invocato, oltre che nei giudizi in via incidentale - come la Corte ha anche riconosciuto - nei giudizi in via principale, ma solo se promossi da Regioni contro leggi statali (necessariamente gia' vigenti), non, invece, in quelli promossi dallo Stato contro leggi regionali, nei quali la pronuncia della Corte costituzionale interviene quando, essendo ancora in corso il procedimento di formazione della legge, questa non e' entrata in vigore e, di conseguenza, problemi di applicabilita' della stessa non possono ancora porsi. E poiche', di fronte alla Comunita' europea - come la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' a sua volta conferma - e' lo Stato - al quale incombe l'obbligo che discende dall'art. 11 Cost., di assicurare la conformita' dell'ordinamento interno a quello comunitario - responsabile delle violazioni di quest'ultimo, anche quando derivino dall'esercizio della potesta' legislativa delle Regioni e le competenze delle Regioni - come la Corte ha anche chiarito - sono suscettibili di operare solo ove i loro contenuti non risultino contrastanti con le discipline e i limiti introdotti dalla normativa comunitaria e dai conseguenti provvedimenti attuativi, il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri alla Corte costituzionale, proposto - come nel caso - in riferimento agli artt. 11 e 117, Cost., per impedire che norme di leggi regionali, riapprovate in seguito a rinvio, ma non ancora promulgate, non conformi alle direttive comunitarie, vengano introdotte nell'ordinamento, deve ritenersi ammissibile. (Massime enunciate dalla Corte nel respingere la eccezione di inammissibilita' opposta dalla Regione Umbria al Presidente del Consiglio contro la legge della stessa Regione, riapprovata il 31 marzo 1994, recante norme in materia di reimpianto di vigneti). - Sulla incompetenza della Corte costituzionale a pronunciarsi su questioni attinenti al contrasto tra norme interne e ordinamento comunitario v., oltre a S. n. 170/1984 (gia' citata nel testo), S. n. 389/1989; per l'affermazione dello stesso principio riguardo ai giudizi di legittimita' costituzionale in via principale promossi da Regioni contro leggi dello Stato, v. S. n. 115/1993; sui limiti derivanti dalla normativa comunitaria all'operativita' delle competenze regionali, v. S. n. 224/1994. Sul dovere di tutti i soggetti pubblici di disapplicare le norme interne contrarie all'ordinamento comunitario, v. poi, oltre a S. n. 389/1989, sopra citata, Corte di giustizia delle Comunita' europee, sent. 22 giugno 1989. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Il principio, affermato dalla Corte (con modifica della precedente giurisprudenza) a partire dalla sentenza n. 170 del 1984 e poi costantemente ribadito, secondo cui le questioni sollevate per contrasti tra leggi (statali o regionali) e norme comunitarie, vanno dichiarate inammissibili in quanto e' in facolta' sia dei giudici che delle autorita' amministrative negare immediatamente applicazione alle norme censurate, e' riferibile - e difatti e' stato sempre riferito - a casi di leggi gia' vigenti. Tale principio, pertanto, puo' essere invocato, oltre che nei giudizi in via incidentale - come la Corte ha anche riconosciuto - nei giudizi in via principale, ma solo se promossi da Regioni contro leggi statali (necessariamente gia' vigenti), non, invece, in quelli promossi dallo Stato contro leggi regionali, nei quali la pronuncia della Corte costituzionale interviene quando, essendo ancora in corso il procedimento di formazione della legge, questa non e' entrata in vigore e, di conseguenza, problemi di applicabilita' della stessa non possono ancora porsi. E poiche', di fronte alla Comunita' europea - come la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' a sua volta conferma - e' lo Stato - al quale incombe l'obbligo che discende dall'art. 11 Cost., di assicurare la conformita' dell'ordinamento interno a quello comunitario - responsabile delle violazioni di quest'ultimo, anche quando derivino dall'esercizio della potesta' legislativa delle Regioni e le competenze delle Regioni - come la Corte ha anche chiarito - sono suscettibili di operare solo ove i loro contenuti non risultino contrastanti con le discipline e i limiti introdotti dalla normativa comunitaria e dai conseguenti provvedimenti attuativi, il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri alla Corte costituzionale, proposto - come nel caso - in riferimento agli artt. 11 e 117, Cost., per impedire che norme di leggi regionali, riapprovate in seguito a rinvio, ma non ancora promulgate, non conformi alle direttive comunitarie, vengano introdotte nell'ordinamento, deve ritenersi ammissibile. (Massime enunciate dalla Corte nel respingere la eccezione di inammissibilita' opposta dalla Regione Umbria al Presidente del Consiglio contro la legge della stessa Regione, riapprovata il 31 marzo 1994, recante norme in materia di reimpianto di vigneti). - Sulla incompetenza della Corte costituzionale a pronunciarsi su questioni attinenti al contrasto tra norme interne e ordinamento comunitario v., oltre a S. n. 170/1984 (gia' citata nel testo), S. n. 389/1989; per l'affermazione dello stesso principio riguardo ai giudizi di legittimita' costituzionale in via principale promossi da Regioni contro leggi dello Stato, v. S. n. 115/1993; sui limiti derivanti dalla normativa comunitaria all'operativita' delle competenze regionali, v. S. n. 224/1994. Sul dovere di tutti i soggetti pubblici di disapplicare le norme interne contrarie all'ordinamento comunitario, v. poi, oltre a S. n. 389/1989, sopra citata, Corte di giustizia delle Comunita' europee, sent. 22 giugno 1989. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 31