Sentenza 384/1994 (ECLI:IT:COST:1994:384)
Massima numero 21001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  07/11/1994;  Decisione del  07/11/1994
Deposito del 10/11/1994; Pubblicazione in G. U. 16/11/1994
Massime associate alla pronuncia:  21000  21002  21003


Titolo
SENT. 384/94 B. REGIONE UMBRIA - AGRICOLTURA - VITICOLTURA - LEGGE REGIONALE, RIAPPROVATA IN SEGUITO A RINVIO, INTEGRATIVA DELLA PRECEDENTE LEGGE N. 1 DEL 1993 - REIMPIANTO DI VIGNETI NELLE ZONE DI PRODUZIONE D.O.C. E/O D.O.C.G. - DISCIPLINA - RICORSO DELLO STATO PER ASSERITO CONTRASTO CON LA NORMATIVA COMUNITARIA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER (ERRONEAMENTE) RITENUTA "NOVITA'" DELLE NORME CONTENUTE NELLA SECONDA DELIBERA - REIEZIONE.

Testo
In ordine al ricorso dello Stato avverso la l. della reg. Umbria riapprovata il 31 marzo 1994, va escluso il carattere di 'novita' della legge impugnata, poiche' le modifiche ad essa apportate in occasione della seconda deliberazione, sono tutte inerenti alle norme censurate in sede di rinvio. Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata in base al contrario assunto dalla resistente Regione. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte