Sentenza 384/1994 (ECLI:IT:COST:1994:384)
Massima numero 21002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  07/11/1994;  Decisione del  07/11/1994
Deposito del 10/11/1994; Pubblicazione in G. U. 16/11/1994
Massime associate alla pronuncia:  21000  21001  21003


Titolo
SENT. 384/94 C. REGIONE UMBRIA - AGRICOLTURA - VITICOLTURA - INTEGRAZIONE ALLA L. REG. N. 1 DEL 1993 - REIMPIANTO DI VIGNETI NELLE ZONE DI PRODUZIONE D.O.C. E/O D.O.C.G. - DISCIPLINA - RICORSO DELLO STATO AVVERSO LA LEGGE REGIONALE, RIAPPROVATA A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO, PER ASSERITO CONTRASTO CON LA NORMATIVA COMUNITARIA - LAMENTATA NON COINCIDENZA TRA MOTIVI DEL RINVIO PER QUELLI DEL RICORSO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' - REIEZIONE.

Testo
In ordine al ricorso dello Stato avverso la l. della reg. Umbria riapprovata il 31 marzo 1994, va escluso che l'essersi, in sede di rinvio, contestata l'inosservanza dell'art. 7 del regolamento CEE n. 822/87, mentre nel ricorso si e' poi lamentata la violazione dell'art. 6 del regolamento stesso, sia sufficiente a far ritenere la sussistenza di un apprezzabile "scostamento" tra i motivi del rinvio e quelli del ricorso. Deve quindi respingersi l'eccezione di inammissibilita' avanzata sotto tale profilo dalla Regione. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte