Sentenza 384/1994 (ECLI:IT:COST:1994:384)
Massima numero 21003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
07/11/1994; Decisione del
07/11/1994
Deposito del 10/11/1994; Pubblicazione in G. U. 16/11/1994
Titolo
SENT. 384/94 D. REGIONE UMBRIA - AGRICOLTURA - VITICOLTURA - LEGGE REGIONALE INTEGRATIVA DELLA L. REG. N. 1 DEL 1993 - REIMPIANTO DI VIGNETI NELLE ZONE DI PRODUZIONE D.O.C. E/O D.O.C.G. - VITICOLTORI, CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI TALE LEGGE, ABBIANO GIA' IMPIANTATO NUOVI VIGNETI - POSSIBILITA' DI AVANZARE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA - RICORSO DELLO STATO - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO CEE N. 822/87, IL QUALE PREVEDE LA POSSIBILITA' DEL REIMPIANTO SOLO DOPO L'ESTIRPAZIONE DI VIGNETO DI SUPERFICIE EQUIVALENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 384/94 D. REGIONE UMBRIA - AGRICOLTURA - VITICOLTURA - LEGGE REGIONALE INTEGRATIVA DELLA L. REG. N. 1 DEL 1993 - REIMPIANTO DI VIGNETI NELLE ZONE DI PRODUZIONE D.O.C. E/O D.O.C.G. - VITICOLTORI, CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI TALE LEGGE, ABBIANO GIA' IMPIANTATO NUOVI VIGNETI - POSSIBILITA' DI AVANZARE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA - RICORSO DELLO STATO - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO CEE N. 822/87, IL QUALE PREVEDE LA POSSIBILITA' DEL REIMPIANTO SOLO DOPO L'ESTIRPAZIONE DI VIGNETO DI SUPERFICIE EQUIVALENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Posto che il regolamento CEE n. 822/87, come integrato dal regolamento CEE n. 1325/90, vieta di installare ogni nuovo impianto di viti, fino al 31 agosto 1996 (art. 6), ponendo la previa estirpazione del vigneto gia' esistente, quale 'passaggio obbligato' - e non quale requisito accidentale - per un nuovo vigneto di superficie equivalente, va riconosciuto che la l. della reg. Umbria, riapprovata il 31 marzo 1994 - e quindi impugnata con ricorso del Presidente del Consiglio - la quale, ad integrazione delle l. reg. n. 1 del 1993, consente ai viticoltori che alla data di entrata in vigore di quest'ultima, abbiano gia' impiantato nuovi vigneti, di avanzare richiesta di autorizzazione in sanatoria, non rispetta tale prescrizione comunitaria, eludendo cosi' gli obblighi che incombono sullo Stato italiano in forza della sua appartenenza all'Unione europea e costituisce, altresi', un caso di esercizio illegittimo della potesta' legislativa della regione. Pertanto, la legge regionale in questione e', alla luce degli artt. 11 e 117, Cost., costituzionalmente illegittima. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Posto che il regolamento CEE n. 822/87, come integrato dal regolamento CEE n. 1325/90, vieta di installare ogni nuovo impianto di viti, fino al 31 agosto 1996 (art. 6), ponendo la previa estirpazione del vigneto gia' esistente, quale 'passaggio obbligato' - e non quale requisito accidentale - per un nuovo vigneto di superficie equivalente, va riconosciuto che la l. della reg. Umbria, riapprovata il 31 marzo 1994 - e quindi impugnata con ricorso del Presidente del Consiglio - la quale, ad integrazione delle l. reg. n. 1 del 1993, consente ai viticoltori che alla data di entrata in vigore di quest'ultima, abbiano gia' impiantato nuovi vigneti, di avanzare richiesta di autorizzazione in sanatoria, non rispetta tale prescrizione comunitaria, eludendo cosi' gli obblighi che incombono sullo Stato italiano in forza della sua appartenenza all'Unione europea e costituisce, altresi', un caso di esercizio illegittimo della potesta' legislativa della regione. Pertanto, la legge regionale in questione e', alla luce degli artt. 11 e 117, Cost., costituzionalmente illegittima. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
regolamento cee 16/03/1987
n. 822
art. 0
regolamento cee 14/05/1990
n. 1325
art. 0