Sentenza 385/1994 (ECLI:IT:COST:1994:385)
Massima numero 21075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
07/11/1994; Decisione del
07/11/1994
Deposito del 10/11/1994; Pubblicazione in G. U. 16/11/1994
Massime associate alla pronuncia:
21076
Titolo
SENT. 385/94 A. IMPIEGO PUBBLICO - SERVIZI VALUTABILI A FINI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI - SERVIZIO MILITARE PRESTATO PRIMA DEL 30 GENNAIO 1987 - VALUTABILITA' SENZA ONERI DI RISCATTO - ESCLUSIONE DISPOSTA DA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - PREVISTO RIASSORBIMENTO DELLE SOMME EROGATE IN CONSEGUENZA DI PRECEDENTE RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO AD OPERA DI SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 385/94 A. IMPIEGO PUBBLICO - SERVIZI VALUTABILI A FINI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI - SERVIZIO MILITARE PRESTATO PRIMA DEL 30 GENNAIO 1987 - VALUTABILITA' SENZA ONERI DI RISCATTO - ESCLUSIONE DISPOSTA DA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - PREVISTO RIASSORBIMENTO DELLE SOMME EROGATE IN CONSEGUENZA DI PRECEDENTE RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO AD OPERA DI SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La questione di costituzionalita' concernente il previsto riassorbimento dei maggiori trattamenti gia' erogati ai pubblici dipendenti che avevano ottenuto - prima della L. n. 412 del 1991 - la valutazione, senza oneri di riscatto, del servizio militare prestato anteriormente al 30 gennaio 1987, e' priva di rilevanza in una controversia che - come quella dedotta nel giudizio 'a quo' - abbia ad oggetto esclusivamente il provvedimento di revoca che dispone la cessazione dell'erogazione del beneficio, e non anche il recupero delle somme gia' erogate. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma terzo, seconda parte, della L. 30 dicembre 1991 n. 412, sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, comma primo, 108, comma secondo, e 113 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
La questione di costituzionalita' concernente il previsto riassorbimento dei maggiori trattamenti gia' erogati ai pubblici dipendenti che avevano ottenuto - prima della L. n. 412 del 1991 - la valutazione, senza oneri di riscatto, del servizio militare prestato anteriormente al 30 gennaio 1987, e' priva di rilevanza in una controversia che - come quella dedotta nel giudizio 'a quo' - abbia ad oggetto esclusivamente il provvedimento di revoca che dispone la cessazione dell'erogazione del beneficio, e non anche il recupero delle somme gia' erogate. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma terzo, seconda parte, della L. 30 dicembre 1991 n. 412, sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, comma primo, 108, comma secondo, e 113 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 108
co. 2
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte