Sentenza 385/1994 (ECLI:IT:COST:1994:385)
Massima numero 21076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
07/11/1994; Decisione del
07/11/1994
Deposito del 10/11/1994; Pubblicazione in G. U. 16/11/1994
Massime associate alla pronuncia:
21075
Titolo
SENT. 385/94 B. IMPIEGO PUBBLICO - SERVIZI VALUTABILI A FINI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI - SERVIZIO MILITARE PRESTATO PRIMA DEL 30 GENNAIO 1987 - VALUTABILITA' SENZA ONERI DI RISCATTO - ESCLUSIONE DISPOSTA DA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - PREVISTA CESSAZIONE DELL'EROGAZIONE DEI MAGGIORI TRATTAMENTI DERIVANTI DA PRECEDENTE RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO AD OPERA DI SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO - DENUNCIATA VANIFICAZIONE DEL PRINCIPIO DI INTANGIBILITA' DEL GIUDICATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 385/94 B. IMPIEGO PUBBLICO - SERVIZI VALUTABILI A FINI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI - SERVIZIO MILITARE PRESTATO PRIMA DEL 30 GENNAIO 1987 - VALUTABILITA' SENZA ONERI DI RISCATTO - ESCLUSIONE DISPOSTA DA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - PREVISTA CESSAZIONE DELL'EROGAZIONE DEI MAGGIORI TRATTAMENTI DERIVANTI DA PRECEDENTE RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO AD OPERA DI SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO - DENUNCIATA VANIFICAZIONE DEL PRINCIPIO DI INTANGIBILITA' DEL GIUDICATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
I diritti di natura economica connessi al rapporto di pubblico impiego non sono assistiti da una particolare protezione contro l'eventualita' di norme retroattive, salvo il limite del principio di ragionevolezza; ne' e' irragionevole che il legislatore - avendo legittimamente escluso, con norma di interpretazione autentica, la valutabilita' senza oneri di riscatto del servizio militare prestato dai pubblici dipendenti anteriormente al 30 gennaio 1987 - disponga, altresi', la cessazione dei "maggiori trattamenti comunque in godimento" in base a precedenti interpretazioni difformi, ancorche' il beneficio sia stato riconosciuto da sentenze passate in giudicato, non potendo l'intangibilita' del giudicato prevalere su un intervento volto ad evitare disparita' di trattamento tra dipendenti che, avendo svolto il servizio militare prima del 30 gennaio 1987, si trovavano nelle medesime condizioni nello stesso periodo temporale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma terzo, prima parte, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, comma primo, 108, comma secondo, e 113 Cost.). - nel senso che il "fluire del tempo" e' idoneo metro differenziatore delle situazioni soggettive, v. S. n. 455/1992; per l'infondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 7, comma primo, della L. n. 412 del 1991, v. la stessa S. n. 455/1992; sui limiti alla tutela dei diritti economici dei pubblici impiegati, v. S. nn. 6/1994 e 153/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
I diritti di natura economica connessi al rapporto di pubblico impiego non sono assistiti da una particolare protezione contro l'eventualita' di norme retroattive, salvo il limite del principio di ragionevolezza; ne' e' irragionevole che il legislatore - avendo legittimamente escluso, con norma di interpretazione autentica, la valutabilita' senza oneri di riscatto del servizio militare prestato dai pubblici dipendenti anteriormente al 30 gennaio 1987 - disponga, altresi', la cessazione dei "maggiori trattamenti comunque in godimento" in base a precedenti interpretazioni difformi, ancorche' il beneficio sia stato riconosciuto da sentenze passate in giudicato, non potendo l'intangibilita' del giudicato prevalere su un intervento volto ad evitare disparita' di trattamento tra dipendenti che, avendo svolto il servizio militare prima del 30 gennaio 1987, si trovavano nelle medesime condizioni nello stesso periodo temporale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma terzo, prima parte, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, comma primo, 108, comma secondo, e 113 Cost.). - nel senso che il "fluire del tempo" e' idoneo metro differenziatore delle situazioni soggettive, v. S. n. 455/1992; per l'infondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 7, comma primo, della L. n. 412 del 1991, v. la stessa S. n. 455/1992; sui limiti alla tutela dei diritti economici dei pubblici impiegati, v. S. nn. 6/1994 e 153/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 108
co. 2
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte