Sentenza 391/1994 (ECLI:IT:COST:1994:391)
Massima numero 21161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
10/11/1994; Decisione del
10/11/1994
Deposito del 17/11/1994; Pubblicazione in G. U. 23/11/1994
Massime associate alla pronuncia:
21160
Titolo
SENT. 391/94 B. COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ITALIANA - DEROGABILITA' CONVENZIONALE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO TRA STRANIERI RELATIVE AD OBBLIGAZIONI DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONSEGUENTE POSSIBILITA' CHE IL GIUDICE STRANIERO, APPLICANDO LA 'LEX FORI', ADOTTI UNA DECISIONE IN CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - DENUNCIATA ELUSIONE DEI VALORI COSTITUZIONALI A PRESIDIO DEI RAPPORTI DI LAVORO SVOLGENTISI IN ITALIA - PROSPETTAZIONE DELLA QUESTIONE LEGATA A MERE EVENTUALITA' - DIFETTO DI RILEVANZA ATTUALE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 391/94 B. COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ITALIANA - DEROGABILITA' CONVENZIONALE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO TRA STRANIERI RELATIVE AD OBBLIGAZIONI DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONSEGUENTE POSSIBILITA' CHE IL GIUDICE STRANIERO, APPLICANDO LA 'LEX FORI', ADOTTI UNA DECISIONE IN CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - DENUNCIATA ELUSIONE DEI VALORI COSTITUZIONALI A PRESIDIO DEI RAPPORTI DI LAVORO SVOLGENTISI IN ITALIA - PROSPETTAZIONE DELLA QUESTIONE LEGATA A MERE EVENTUALITA' - DIFETTO DI RILEVANZA ATTUALE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
L'art. 2 cod. proc. civ., ammettendo deroghe convenzionali alla giurisdizione italiana anche per le controversie relative a rapporti di lavoro svolgentisi in Italia tra stranieri (o tra straniero e cittadino non residente ne' domiciliato in Italia), non implica necessariamente che il giudice straniero risolva la controversia secondo la legge del proprio Paese, ne' che dall'applicazione di questa scaturisca una decisione contraria all'ordine pubblico di cui all'art. 31 delle preleggi. Pertanto, la questione di costituzionalita' prospettata in relazione a tali mere evenienze difetta di rilevanza attuale, e va dichiarata inammissibile. (Questione concernente l'art. 2 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 37 e 38 Cost.). - v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 2 cod. proc. civ., ammettendo deroghe convenzionali alla giurisdizione italiana anche per le controversie relative a rapporti di lavoro svolgentisi in Italia tra stranieri (o tra straniero e cittadino non residente ne' domiciliato in Italia), non implica necessariamente che il giudice straniero risolva la controversia secondo la legge del proprio Paese, ne' che dall'applicazione di questa scaturisca una decisione contraria all'ordine pubblico di cui all'art. 31 delle preleggi. Pertanto, la questione di costituzionalita' prospettata in relazione a tali mere evenienze difetta di rilevanza attuale, e va dichiarata inammissibile. (Questione concernente l'art. 2 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 37 e 38 Cost.). - v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 37
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte