Sentenza 392/1994 (ECLI:IT:COST:1994:392)
Massima numero 21020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
10/11/1994; Decisione del
10/11/1994
Deposito del 17/11/1994; Pubblicazione in G. U. 23/11/1994
Massime associate alla pronuncia:
21019
Titolo
SENT. 392/94 B. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - CONTROVERSIE IN MATERIA - TERMINI DI DECADENZA DALL'AZIONE GIUDIZIARIA - PREVISTA ESTINZIONE, PER EFFETTO DELLA DECADENZA, DEL DIRITTO AI RATEI PREGRESSI DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - CONSEGUENTE LAMENTATA PERDITA DEL DIRITTO ALLA PENSIONE NEI CASI DI INTEGRAZIONE AL MINIMO, RELATIVAMENTE AL CUMULO DI PENSIONI, IN CUI NON SIA STATO EROGATO, PER DECORSO DEL TERMINE DECADENZIALE, IL RATEO DI PENSIONE AFFERENTE AL 30 SETTEMBRE 1983 - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI IDENTICHE SITUAZIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE, CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA IMPRESCRIBILITA' DEL DIRITTO A PENSIONE - MANCATO ACCERTAMENTO, DA PARTE DEL GIUDICE RIMETTENTE, DI PRESUPPOSTI NECESSARI DELLA RILEVANZA - NON ASCRIVIBILITA' ALLA NORMA IMPUGNATA DEL LAMENTATO 'VULNUS' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 392/94 B. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - CONTROVERSIE IN MATERIA - TERMINI DI DECADENZA DALL'AZIONE GIUDIZIARIA - PREVISTA ESTINZIONE, PER EFFETTO DELLA DECADENZA, DEL DIRITTO AI RATEI PREGRESSI DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - CONSEGUENTE LAMENTATA PERDITA DEL DIRITTO ALLA PENSIONE NEI CASI DI INTEGRAZIONE AL MINIMO, RELATIVAMENTE AL CUMULO DI PENSIONI, IN CUI NON SIA STATO EROGATO, PER DECORSO DEL TERMINE DECADENZIALE, IL RATEO DI PENSIONE AFFERENTE AL 30 SETTEMBRE 1983 - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI IDENTICHE SITUAZIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE, CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA IMPRESCRIBILITA' DEL DIRITTO A PENSIONE - MANCATO ACCERTAMENTO, DA PARTE DEL GIUDICE RIMETTENTE, DI PRESUPPOSTI NECESSARI DELLA RILEVANZA - NON ASCRIVIBILITA' ALLA NORMA IMPUGNATA DEL LAMENTATO 'VULNUS' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, d.l. n. 103 del 1991, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., in base all'assunto che la norma censurata, stabilendo che i termini previsti dall'art. 47, commi terzo e secondo, del d.P.R. n. 639 del 1970, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alle prestazioni previdenziali relativamente ai ratei pregressi - e non ai singoli ratei - determinerebbe l'estinzione del diritto stesso in casi - come quello oggetto del giudizio 'a quo' - di integrazione al trattamento minimo relativamente al cumulo di pensioni, in cui, per effetto della decadenza, non sia stato erogato il rateo afferente al 30 settembre 1983 e tutti i ratei pregressi, non puo' essere decisa dalla Corte nel merito. Infatti, pur dovendo escludersi, alla luce della sentenza n. 20 del 1994, che l'impugnato art. 6 sia stato abrogato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, e dovendo quindi respingersi l'asserto del giudice rimettente che il primo potrebbe considerarsi vigente, per reviviscenza, solo in caso di caducazione del secondo, e' decisivo al riguardo che l'ordinanza di rimessione, limitandosi ad una generica indicazione del 'petitum' e della data del ricorso, non faccia menzione - come era necessario per una adeguata valutazione della rilevanza - ne' della decorrenza del diritto ne' dell'eventuale previo esperimento di ricorso amministrativo. Non puo' tuttavia sottacersi che, nel caso, il lamentato effetto estintivo del diritto alla pensione non sarebbe comunque ricollegabile alla contestata disciplina della decadenza, derivando, invece, direttamente dalla norma sostanziale dell'art. 6, comma terzo, del d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 st. anno. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, in legge 1 giugno 1991, n. 166). - V. S. n. 20/1994, gia' citata nel testo. Sull'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, v., oltre che S. n. 20/1994, la massima A precedente. Riguardo al principio (che peraltro nel caso non trova applicazione) per cui il mancato accoglimento della questione sollevata in via principale comporta la inammissibilita' di quella proposta in via subordinata, v. S. nn. 208/1992 e 408/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, d.l. n. 103 del 1991, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., in base all'assunto che la norma censurata, stabilendo che i termini previsti dall'art. 47, commi terzo e secondo, del d.P.R. n. 639 del 1970, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alle prestazioni previdenziali relativamente ai ratei pregressi - e non ai singoli ratei - determinerebbe l'estinzione del diritto stesso in casi - come quello oggetto del giudizio 'a quo' - di integrazione al trattamento minimo relativamente al cumulo di pensioni, in cui, per effetto della decadenza, non sia stato erogato il rateo afferente al 30 settembre 1983 e tutti i ratei pregressi, non puo' essere decisa dalla Corte nel merito. Infatti, pur dovendo escludersi, alla luce della sentenza n. 20 del 1994, che l'impugnato art. 6 sia stato abrogato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, e dovendo quindi respingersi l'asserto del giudice rimettente che il primo potrebbe considerarsi vigente, per reviviscenza, solo in caso di caducazione del secondo, e' decisivo al riguardo che l'ordinanza di rimessione, limitandosi ad una generica indicazione del 'petitum' e della data del ricorso, non faccia menzione - come era necessario per una adeguata valutazione della rilevanza - ne' della decorrenza del diritto ne' dell'eventuale previo esperimento di ricorso amministrativo. Non puo' tuttavia sottacersi che, nel caso, il lamentato effetto estintivo del diritto alla pensione non sarebbe comunque ricollegabile alla contestata disciplina della decadenza, derivando, invece, direttamente dalla norma sostanziale dell'art. 6, comma terzo, del d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 st. anno. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, in legge 1 giugno 1991, n. 166). - V. S. n. 20/1994, gia' citata nel testo. Sull'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, v., oltre che S. n. 20/1994, la massima A precedente. Riguardo al principio (che peraltro nel caso non trova applicazione) per cui il mancato accoglimento della questione sollevata in via principale comporta la inammissibilita' di quella proposta in via subordinata, v. S. nn. 208/1992 e 408/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte