Sentenza 393/1994 (ECLI:IT:COST:1994:393)
Massima numero 20885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
10/11/1994; Decisione del
10/11/1994
Deposito del 17/11/1994; Pubblicazione in G. U. 23/11/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 393/94. PROCESSO CIVILE - ATTI IN CUI IL GIUDICE SIA INCORSO IN OMISSIONI O IN ERRORI MATERIALI O DI CALCOLO - PREVISTA POSSIBILITA' DI CORREZIONE, CON APPOSITO PROCEDIMENTO, SOLO PER LE SENTENZE E LE ORDINANZE E NON, INVECE, PER I DECRETI INGIUNTIVI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INAMMISIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
SENT. 393/94. PROCESSO CIVILE - ATTI IN CUI IL GIUDICE SIA INCORSO IN OMISSIONI O IN ERRORI MATERIALI O DI CALCOLO - PREVISTA POSSIBILITA' DI CORREZIONE, CON APPOSITO PROCEDIMENTO, SOLO PER LE SENTENZE E LE ORDINANZE E NON, INVECE, PER I DECRETI INGIUNTIVI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INAMMISIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
L'art. 287 cod. proc. civ. prevede, nei casi di omissioni o di errori materiali o di calcolo, la possibilita' di correzione, con apposito procedimento, delle sentenze e delle ordinanze, ma solo se contro le prime non sia stato proposto appello e le seconde non siano revocabili. Difetta percio' di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti del citato articolo, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., - per la ritenuta non estensibilita' della norma ai decreti ingiuntivi - nel corso di un procedimento nel quale, essendosi chiesta la correzione di un decreto ingiuntivo gia' impugnato con tempestiva opposizione, l'art. 287 cod. proc. civ., anche se dichiarato costituzionalmente illegittimo 'in parte qua', non sarebbe comunque applicabile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 287 cod. proc. civ.). red.: S.P.
L'art. 287 cod. proc. civ. prevede, nei casi di omissioni o di errori materiali o di calcolo, la possibilita' di correzione, con apposito procedimento, delle sentenze e delle ordinanze, ma solo se contro le prime non sia stato proposto appello e le seconde non siano revocabili. Difetta percio' di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti del citato articolo, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., - per la ritenuta non estensibilita' della norma ai decreti ingiuntivi - nel corso di un procedimento nel quale, essendosi chiesta la correzione di un decreto ingiuntivo gia' impugnato con tempestiva opposizione, l'art. 287 cod. proc. civ., anche se dichiarato costituzionalmente illegittimo 'in parte qua', non sarebbe comunque applicabile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 287 cod. proc. civ.). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte