Sentenza 397/1994 (ECLI:IT:COST:1994:397)
Massima numero 21094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  10/11/1994;  Decisione del  10/11/1994
Deposito del 23/11/1994; Pubblicazione in G. U. 30/11/1994
Massime associate alla pronuncia:  21093  21095  21096  21097  21098  21099


Titolo
SENT. 397/94 B. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' - VALORE DI PRINCIPIO GENERALE - GARANZIA COSTITUZIONALE - LIMITI.

Testo
Il principio di irretroattivita' delle leggi ha ottenuto in sede costituzionale garanzia specifica soltanto con riguardo alla materia penale (art. 25 della Costituzione), sebbene esso mantenga per le altre materie valore di principio generale (ex art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile) cui il legislatore deve in via preferenziale attenersi, pur non essendo ad esso vincolato in termini assoluti. - S. nn. 6/1994, 283/1993, 39/1993, 155/1990, 123/1988. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte

preleggi    n. 0  art. 11    co. 1