Sentenza 397/1994 (ECLI:IT:COST:1994:397)
Massima numero 21095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  10/11/1994;  Decisione del  10/11/1994
Deposito del 23/11/1994; Pubblicazione in G. U. 30/11/1994
Massime associate alla pronuncia:  21093  21094  21096  21097  21098  21099


Titolo
SENT. 397/94 C. LEGGI INTERPRETATIVE - FUNZIONE E CONNOTATI ESSENZIALI - GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE.

Testo
Per costante insegnamento della Corte costituzionale, il ricorso da parte del legislatore a leggi di interpretazione autentica non puo' essere utilizzato per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva, in quanto cosi' facendo la legge interpretativa tradirebbe la funzione che le e' propria: quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale, sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative, sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea politica del diritto voluta dal legislatore. Tale carattere interpretativo deve peraltro desumersi non gia' dalla qualificazione che tali leggi danno di se stesse, quanto invece dalla struttura della loro fattispecie normativa, in relazione cioe' ad "un rapporto fra norme - e non fra disposizioni - tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario". - S. nn. 163/1991, 413/1988, 6/1994, 424/1993, 402/1993, 455/1992, 454/1992, 205/1991, 380/1990, 155/1990, 233/1988, 178/1987, 39/1993. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte