Sentenza 397/1994 (ECLI:IT:COST:1994:397)
Massima numero 21096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
10/11/1994; Decisione del
10/11/1994
Deposito del 23/11/1994; Pubblicazione in G. U. 30/11/1994
Titolo
SENT. 397/94 D. LEGGI INTERPRETATIVE - AMMISSIBILITA' - LIMITI - GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE.
SENT. 397/94 D. LEGGI INTERPRETATIVE - AMMISSIBILITA' - LIMITI - GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE.
Testo
Come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato, la natura effettivamente interpretativa di una legge non e' sufficiente ad escluderne il contrasto con i principi costituzionali. La sovrana volonta' del legislatore nell'emanare dette leggi - sia che queste abbiano effetti meramente retrospettivi sia che di vera e propria retroattivita' si tratti - incontra una serie di limiti - che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civilta' giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Al qual riguardo si e' anche affermato che il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato; b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie 'sub iudice'. - S. nn. 6/1994, 424/1993, 283/1993, 440/1992, 429/1991, 39/1993, 349/1985, 429/1993, 822/1988, 155/1990, 480/1992, 91/1988, 123/1987, 118/1957. red.: S.P.
Come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato, la natura effettivamente interpretativa di una legge non e' sufficiente ad escluderne il contrasto con i principi costituzionali. La sovrana volonta' del legislatore nell'emanare dette leggi - sia che queste abbiano effetti meramente retrospettivi sia che di vera e propria retroattivita' si tratti - incontra una serie di limiti - che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civilta' giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Al qual riguardo si e' anche affermato che il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato; b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie 'sub iudice'. - S. nn. 6/1994, 424/1993, 283/1993, 440/1992, 429/1991, 39/1993, 349/1985, 429/1993, 822/1988, 155/1990, 480/1992, 91/1988, 123/1987, 118/1957. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte