Sentenza 397/1994 (ECLI:IT:COST:1994:397)
Massima numero 21097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  10/11/1994;  Decisione del  10/11/1994
Deposito del 23/11/1994; Pubblicazione in G. U. 30/11/1994
Massime associate alla pronuncia:  21093  21094  21095  21096  21098  21099


Titolo
SENT. 397/94 E. REGIONE TOSCANA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE, AI FINI DELL'INQUADRAMENTO NELLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE, DELL'ATTIVITA' SVOLTA E DELL'ATTITUDINE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DI TALE QUALIFICA - CRITERI - ESCLUSIONE, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DA DARSI, IN FORZA DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE REGIONALE N. 67 DEL 1990, ALL'ART. 32 DELLA LEGGE N. 22 DEL 1984, DELL'APPLICABILITA' DELLE "VALUTAZIONI BIENNALI" GIA' PREVISTE DALL'ART. 57 DELLA LEGGE N. 54 DEL 1973 - SUSSISTENZA, NELLA NORMA DELLA LEGGE N. 67 DEL 1990, DEI CARATTERI PROPRI DELLA INTERPRETAZIONE AUTENTICA.

Testo
Nella disposizione dell'articolo unico della legge della Regione Toscana n. 67 del 1990, in forza della quale l'art. 32, terzo e quarto comma, della legge n. 22 del 1984 va inteso nel senso che, nell'accertamento e nella valutazione, ai fini del primo inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale del personale regionale, degli elementi di cui al punto B.3 dell'art. 31 della legge stessa (attivita' svolta e attitudine allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica), e' esclusa l'applicabilita' della previsione delle valutazioni biennali di cui all'art. 57 della legge regionale n. 54 del 1973, non sono ravvisabili i caratteri di una legge sostanzialmente innovativa con effetti retroattivi, ma quelli propri della interpretazione autentica. La legge n. 67 del 1990, infatti, e' intervenuta non gia' per modificare un preteso unico sistema normativo risultante dalle disposizioni delle due leggi precedenti, quanto invece per chiarire che i due sistemi di valutazione da esse previsti risultavano incompatibili tra loro e che quindi il primo doveva ritenersi superato dal secondo. Il legislatore del 1990 - al quale era ben noto che le valutazioni biennali di cui alla legge del 1973 non erano mai state realizzate - non ha dunque inciso su un orientamento giurisprudenziale a tal punto consolidato da far ritenere improbabili diverse soluzioni, ma ha solo chiarito il significato della disposizione della legge del 1984, privilegiando un'interpretazione tra quelle possibili, come dimostrano alcuni orientamenti del T.A.R. divergenti dall'indirizzo del Consiglio di Stato. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte