Sentenza 397/1994 (ECLI:IT:COST:1994:397)
Massima numero 21098
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
10/11/1994; Decisione del
10/11/1994
Deposito del 23/11/1994; Pubblicazione in G. U. 30/11/1994
Titolo
SENT. 397/94 F. REGIONE TOSCANA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE, AI FINI DEL PRIMO INQUADRAMENTO NELLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE DELL'ATTIVITA' SVOLTA E DELL'ATTITUDINE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DI TALE QUALIFICA - CRITERI - ESCLUSIONE, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DA DARSI, IN FORZA DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE REGIONALE N. 67 DEL 1990, ALL'ART. 32 DELLA LEGGE N. 22 DEL 1984, DELL'APPLICABILITA' DELLE "VALUTAZIONI BIENNALI" GIA' PREVISTE DALL'ART. 57 DELLA LEGGE N. 54 DEL 1973 - LAMENTATA VULNERAZIONE, ATTRAVERSO LA DISPOSTA INTERPRETAZIONE AUTENTICA, IN QUANTO INTESA AD INCIDERE SU SPECIFICI GIUDIZI IN CORSO, DELLE FUNZIONI RISERVATE AL POTERE GIUDIZIARIO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 397/94 F. REGIONE TOSCANA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE, AI FINI DEL PRIMO INQUADRAMENTO NELLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE DELL'ATTIVITA' SVOLTA E DELL'ATTITUDINE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DI TALE QUALIFICA - CRITERI - ESCLUSIONE, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DA DARSI, IN FORZA DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE REGIONALE N. 67 DEL 1990, ALL'ART. 32 DELLA LEGGE N. 22 DEL 1984, DELL'APPLICABILITA' DELLE "VALUTAZIONI BIENNALI" GIA' PREVISTE DALL'ART. 57 DELLA LEGGE N. 54 DEL 1973 - LAMENTATA VULNERAZIONE, ATTRAVERSO LA DISPOSTA INTERPRETAZIONE AUTENTICA, IN QUANTO INTESA AD INCIDERE SU SPECIFICI GIUDIZI IN CORSO, DELLE FUNZIONI RISERVATE AL POTERE GIUDIZIARIO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo l'orientamento della Corte costituzionale, "non e' contestabile che il legislatore ordinario abbia il potere di dettare norme dall'applicazione delle quali possono derivare effetti nei riguardi dei procedimenti giudiziari in corso", specie allorche' tale intervento sia dettato al fine di "impedire una situazione di irrazionale disparita' di trattamento". In tali casi la legge interpretativa, "pur interferendo necessariamente nella sfera del potere giudiziario, non incide sul principio della divisione dei poteri", dal momento che essa agisce sul piano astratto delle fonti normative, e determina una indiretta incidenza generale su tutti i giudizi, presenti o futuri, senza far venir meno la 'potestas iudicandi', bensi' semplicemente ridefinendo il modello di decisione cui l'esercizio di detta potesta' deve attenersi. Allorquando, invece, risulti l'intenzione della legge interpretativa di vincolare il giudice ad assumere una determinata decisione in specifiche ed individuate controversie, la funzione legislativa perde la propria natura ed assume contenuto meramente provvedimentale. E' pero' da escludersi che cio' si verifichi, nella specie, nell'articolo unico della legge della Regione Toscana n. 67 del 1990, disposizione interpretativa dell'art. 32, terzo e quarto comma, della legge n. 22 del 1984. La legge del 1990, infatti, limitandosi a chiarire la volonta' di quella del 1984, si inquadra nella normale ipotesi di interpretazione autentica, facendo sistema con la disposizione interpretata ed imponendosi come tale al giudice in forza del principio di cui all'art. 101, secondo comma, Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 26 novembre 1990, n. 67, sollevata, sotto il profilo della lamentata incidenza sui giudizi in corso, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.). - v. S. nn. 91/1988, 118/1957, 123/1988, 240/1994, 402/1993, 39/1993, 6/1988. 123/1987. V. anche la precedente massima E. red.: S.P.
Secondo l'orientamento della Corte costituzionale, "non e' contestabile che il legislatore ordinario abbia il potere di dettare norme dall'applicazione delle quali possono derivare effetti nei riguardi dei procedimenti giudiziari in corso", specie allorche' tale intervento sia dettato al fine di "impedire una situazione di irrazionale disparita' di trattamento". In tali casi la legge interpretativa, "pur interferendo necessariamente nella sfera del potere giudiziario, non incide sul principio della divisione dei poteri", dal momento che essa agisce sul piano astratto delle fonti normative, e determina una indiretta incidenza generale su tutti i giudizi, presenti o futuri, senza far venir meno la 'potestas iudicandi', bensi' semplicemente ridefinendo il modello di decisione cui l'esercizio di detta potesta' deve attenersi. Allorquando, invece, risulti l'intenzione della legge interpretativa di vincolare il giudice ad assumere una determinata decisione in specifiche ed individuate controversie, la funzione legislativa perde la propria natura ed assume contenuto meramente provvedimentale. E' pero' da escludersi che cio' si verifichi, nella specie, nell'articolo unico della legge della Regione Toscana n. 67 del 1990, disposizione interpretativa dell'art. 32, terzo e quarto comma, della legge n. 22 del 1984. La legge del 1990, infatti, limitandosi a chiarire la volonta' di quella del 1984, si inquadra nella normale ipotesi di interpretazione autentica, facendo sistema con la disposizione interpretata ed imponendosi come tale al giudice in forza del principio di cui all'art. 101, secondo comma, Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 26 novembre 1990, n. 67, sollevata, sotto il profilo della lamentata incidenza sui giudizi in corso, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.). - v. S. nn. 91/1988, 118/1957, 123/1988, 240/1994, 402/1993, 39/1993, 6/1988. 123/1987. V. anche la precedente massima E. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 103
co. 1
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte