Sentenza 397/1994 (ECLI:IT:COST:1994:397)
Massima numero 21099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
10/11/1994; Decisione del
10/11/1994
Deposito del 23/11/1994; Pubblicazione in G. U. 30/11/1994
Titolo
SENT. 397/94 G. REGIONE TOSCANA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE, AI FINI DEL PRIMO INQUADRAMENTO NELLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE DELL'ATTIVITA' SVOLTA E DELL'ATTITUDINE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DI TALE QUALIFICA - CRITERI - ESCLUSIONE, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DA DARSI, IN FORZA DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE REGIONALE N. 67 DEL 1990, ALL'ART. 32 DELLA LEGGE N. 22 DEL 1984, DELL'APPLICABILITA' DELLE "VALUTAZIONI BIENNALI" GIA' PREVISTE DALL'ART. 57 DELLA LEGGE N. 54 DEL 1973 - LAMENTATA VULNERAZIONE, ATTRAVERSO LA DISPOSTA INTERPRETAZIONE AUTENTICA, IN QUANTO INCIDENTE SUI GIUDICATI GIA' FORMATISI, DELLE FUNZIONI RISERVATE AL POTERE GIUDIZIARIO - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 397/94 G. REGIONE TOSCANA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE, AI FINI DEL PRIMO INQUADRAMENTO NELLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE DELL'ATTIVITA' SVOLTA E DELL'ATTITUDINE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DI TALE QUALIFICA - CRITERI - ESCLUSIONE, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DA DARSI, IN FORZA DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE REGIONALE N. 67 DEL 1990, ALL'ART. 32 DELLA LEGGE N. 22 DEL 1984, DELL'APPLICABILITA' DELLE "VALUTAZIONI BIENNALI" GIA' PREVISTE DALL'ART. 57 DELLA LEGGE N. 54 DEL 1973 - LAMENTATA VULNERAZIONE, ATTRAVERSO LA DISPOSTA INTERPRETAZIONE AUTENTICA, IN QUANTO INCIDENTE SUI GIUDICATI GIA' FORMATISI, DELLE FUNZIONI RISERVATE AL POTERE GIUDIZIARIO - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Al problema se l'esistenza di sentenze passate in giudicato costituisca di per se' un limite assoluto alle leggi interpretative che producano l'effetto di rescinderne l'efficacia, ancorche' tali leggi siano rivolte soltanto a chiarire la normativa sulla cui base quel giudicato si era formato, puo' darsi soluzione, in un giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, soltanto nel caso in cui l'autorita' rimettente, in sede di esecuzione del giudicato, ritenga che la norma interpretativa prevalga sul giudicato formatosi in ordine alla norma interpretata. Il che, pero', nella specie non si verifica: atteso che i giudicati di cui si lamenta la lesione da parte della disposizione interpretativa contenuta nell'articolo unico della legge della Regione Toscana n. 67 del 1990, circa i criteri di valutazione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del personale regionale, riguardano soggetti diversi dalle parti del giudizio 'a quo', nei cui confronti non si e' ancora formato alcun giudicato. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 26 novembre 1990, n. 67, sollevata, sotto il profilo della denunciata violazione del giudicato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.). red.: S.P.
Al problema se l'esistenza di sentenze passate in giudicato costituisca di per se' un limite assoluto alle leggi interpretative che producano l'effetto di rescinderne l'efficacia, ancorche' tali leggi siano rivolte soltanto a chiarire la normativa sulla cui base quel giudicato si era formato, puo' darsi soluzione, in un giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, soltanto nel caso in cui l'autorita' rimettente, in sede di esecuzione del giudicato, ritenga che la norma interpretativa prevalga sul giudicato formatosi in ordine alla norma interpretata. Il che, pero', nella specie non si verifica: atteso che i giudicati di cui si lamenta la lesione da parte della disposizione interpretativa contenuta nell'articolo unico della legge della Regione Toscana n. 67 del 1990, circa i criteri di valutazione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del personale regionale, riguardano soggetti diversi dalle parti del giudizio 'a quo', nei cui confronti non si e' ancora formato alcun giudicato. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 26 novembre 1990, n. 67, sollevata, sotto il profilo della denunciata violazione del giudicato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 103
co. 1
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte