Sentenza 398/1994 (ECLI:IT:COST:1994:398)
Massima numero 21048
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
10/11/1994; Decisione del
10/11/1994
Deposito del 23/11/1994; Pubblicazione in G. U. 30/11/1994
Titolo
SENT. 398/94 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INTIMATO SENZA L'OSSERVANZA DELLE GARANZIE PROCEDIMENTALI DI CUI ALL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - CONSEGUENZE - RITENUTO OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE FINO ALLA REINTEGRAZIONE, ANZICHE' IL MENO GRAVOSO PAGAMENTO DEL SOLO PREAVVISO, COME PREVISTO IN CASO DI LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 398/94 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INTIMATO SENZA L'OSSERVANZA DELLE GARANZIE PROCEDIMENTALI DI CUI ALL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - CONSEGUENZE - RITENUTO OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE FINO ALLA REINTEGRAZIONE, ANZICHE' IL MENO GRAVOSO PAGAMENTO DEL SOLO PREAVVISO, COME PREVISTO IN CASO DI LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Secondo l'indirizzo interpretativo di recenti sentenze della Cassazione a sezioni unite civili (nn. 4884, 4885 e 4846 del 1994) conforme a quello gia' seguito in decisioni precedenti e coerente con alcune pronunce della stessa Corte costituzionale del 1984, al licenziamento disciplinare intimato senza l'osservanza delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, conseguono gli stessi effetti sanzionatori stabiliti per il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, perche' sarebbe illogico ricollegare alla prima ipotesi - nella quale il licenziamento e' privo di effetto risolutivo in quanto viziato nella forma - una tutela reale (comportante per il datore di lavoro l'obbligo di retribuzione fino alla reintegrazione) laddove dall' accertata inesistenza della giusta causa, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990, conseguirebbe soltanto l'obbligo del pagamento del preavviso. Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, nel quale sono ravvisabili i connotati del diritto vivente, va respinta la censura di incostituzionalita' formulata in base al contrario assunto, secondo il quale la c.d. tutela obbligatoria stabilita per il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo non sarebbe applicabile ai licenziamenti viziati nella procedura. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8, legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'art. 2, legge 11 maggio 1990, n. 108, 'in parte qua'). - V. S. nn. 427/1984 e 586/1984. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Secondo l'indirizzo interpretativo di recenti sentenze della Cassazione a sezioni unite civili (nn. 4884, 4885 e 4846 del 1994) conforme a quello gia' seguito in decisioni precedenti e coerente con alcune pronunce della stessa Corte costituzionale del 1984, al licenziamento disciplinare intimato senza l'osservanza delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, conseguono gli stessi effetti sanzionatori stabiliti per il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, perche' sarebbe illogico ricollegare alla prima ipotesi - nella quale il licenziamento e' privo di effetto risolutivo in quanto viziato nella forma - una tutela reale (comportante per il datore di lavoro l'obbligo di retribuzione fino alla reintegrazione) laddove dall' accertata inesistenza della giusta causa, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990, conseguirebbe soltanto l'obbligo del pagamento del preavviso. Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, nel quale sono ravvisabili i connotati del diritto vivente, va respinta la censura di incostituzionalita' formulata in base al contrario assunto, secondo il quale la c.d. tutela obbligatoria stabilita per il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo non sarebbe applicabile ai licenziamenti viziati nella procedura. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8, legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'art. 2, legge 11 maggio 1990, n. 108, 'in parte qua'). - V. S. nn. 427/1984 e 586/1984. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte