Sentenza 398/1994 (ECLI:IT:COST:1994:398)
Massima numero 21049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  10/11/1994;  Decisione del  10/11/1994
Deposito del 23/11/1994; Pubblicazione in G. U. 30/11/1994
Massime associate alla pronuncia:  21048  21050


Titolo
SENT. 398/94 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INTIMATO SENZA LA RICHIESTA FORMA SCRITTA - CONSEGUENZE PIU' GRAVOSE PER IL DATORE DI LAVORO (OBBLIGO DI RETRIBUZIONE FINO ALLA REINTEGRAZIONE) DI QUELLE (RISARCIMENTO DEL DANNO MEDIANTE CORRESPONSIONE DI UN'INDENNITA') PREVISTE IN CASO DI LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nella disciplina dei licenziamenti, mentre la c.d. tutela obbligatoria (ex art. 8 legge n. 604 del 1966) per vizi sostanziali del licenziamento (mancanza di giusta causa o giustificato motivo) trova il suo presupposto nell'impugnazione di un atto risolutorio del rapporto di lavoro, il licenziamento verbale, non producendo alcun effetto, non incide sulla continuita' del rapporto stesso e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio. Non puo' quindi ritenersi irragionevole che il datore di lavoro, incorrendo nell'errore di intimare un licenziamento senza la richiesta forma scritta, subisca conseguenze piu' gravose (quali l'obbligo di retribuzione fino alla reintegrazione) di quelle previste (riassunzione entro tre giorni o risarcimento del danno mediante la corresponsione di un'indennita') in caso di licenziamento annullato per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 8, legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'art. 2, legge 11 maggio 1990, n. 108, 'in parte qua'). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte