Sentenza 398/1994 (ECLI:IT:COST:1994:398)
Massima numero 21050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  10/11/1994;  Decisione del  10/11/1994
Deposito del 23/11/1994; Pubblicazione in G. U. 30/11/1994
Massime associate alla pronuncia:  21048  21049


Titolo
SENT. 398/94 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INTIMATO SOLO VERBALMENTE - APPLICABILITA', ANCHE PER IL TITOLARE DI IMPRESA CON MENO DI SEDICI DIPENDENTI, INDISTINTAMENTE DAL TITOLARE DI IMPRESA DI MAGGIORI DIMENSIONI, DELLA NORMA CHE NELLA SUDDETTA IPOTESI PREVEDE CONSEGUENZE PIU' GRAVOSE PER IL DATORE DI LAVORO DI QUELLE COMMINATE IN CASO DI MANCANZA DI GIUSTA CAUSA O DI GIUSTIFICATO MOTIVO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI EGUAL TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DIVERSE E DEL PRINCIPIO DI FAVORE PER LA PICCOLA IMPRESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nella disciplina dei licenziamenti la forma scritta e' richiesta, quale elemento certo e costitutivo della volonta' di recesso, soprattutto per tutelare l'essenziale interesse della parte piu' debole del rapporto a conoscere e ad impugnare l'atto nel termine decorrente dalla notifica dello stesso. Non e' percio' in contrasto con l'art. 3, e neppure con l'art. 44, Cost., che in caso di licenziamento intimato solo verbalmente, anche il datore di lavoro con meno di sedici dipendenti, al pari del titolare di impresa di maggiori dimensioni, subisca conseguenze piu' gravose (obbligo di retribuzione fino alla reintegrazione) di quelle (risarcimento del danno mediante pagamento di una indennita') previste in caso di licenziamento annullato per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo. Atteso che, anche se nell'art. 44 Cost. e' ravvisabile un principio generale di favore (soprattutto a fini occupazionali) per la piccola impresa, cio' non significa che in base al citato principio per tale categoria di imprese debba essere ritenuta non operante la c.d. tutela reale a fronte di un licenziamento privo della essenziale forma scritta, tenuto conto anche della esigenza di salvaguardare il dipendente ove sussista un piu' diretto rapporto con il datore di lavoro. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli art. 3 - sotto l'anzidetto profilo - e 44 Cost., dell'art. 9, legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'art. 2, legge 11 maggio 1990, n. 108, 'in parte qua'). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte