Sentenza 399/1994 (ECLI:IT:COST:1994:399)
Massima numero 21081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  10/11/1994;  Decisione del  10/11/1994
Deposito del 23/11/1994; Pubblicazione in G. U. 30/11/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 399/94. PENSIONI - PENSIONI PRIVILEGIATE INDIRETTE - MORTE DEL TITOLARE - RIVERSIBILITA' A FAVORE DELLA VEDOVA O DEI FIGLI MINORI - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA VEDOVA DEL TITOLARE DI PENSIONE DIRETTA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - ASSORBIMENTO DEI RESTANTI PROFILI DENUNZIATI.

Testo
Il sistema di riversibilita' delle pensioni indirette, a differenza del sistema di riversibilita' delle pensioni dirette - che adempie ad una funzione assistenziale - e' ispirato a finalita' risarcitorie, di tutela dei vincoli di sangue e della solidarieta' familiare, i cui contenuti non sono connotabili a priori o sulla base di situazioni di fatto, ma operano sulla base dei criteri stabiliti dal sistema stesso, quali quello di esclusione - corretto da quelli della coesistenza e del consolidamento - secondo cui la pensione va riconosciuta una sola volta, in base ad un rigido ordine di precedenze, senza possibilita' quindi - tranne i casi di consolidamento tassativamente previsti - che il diritto al trattamento, una volta attribuito al beneficiario, e percio' esaurita la sua finalita', possa risorgere, a seguito di morte di quest'ultimo, in capo ad un altro soggetto. Appare pertanto coerente con tali principi che, a norma degli artt. 11 e 12, l. n. 46 del 1958 e delle corrispondenti norme in materia di pensioni di guerra, non sia riconosciuta, a favore della vedova ovvero dei figli minori del titolare di pensione indiretta, deceduto, la riversibilita' della pensione, dovendosi escludere che tale preclusione possa configurare una ingiustificata disparita' di trattamento di detta vedova, rispetto alla vedova del titolare di pensione diretta, trattandosi di situazioni non raffrontabili per mancanza di omogeneita', riguardo alla fonte, all'oggetto della tutela e al momento della loro efficacia. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, Cost., restando assorbiti gli ulteriori profili, dedotti in ordine agli artt. 29 e 31 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 12, l. 15 febbraio 1958, n. 46, come modificati dagli artt. 81 e 82, t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte