Sentenza 403/1994 (ECLI:IT:COST:1994:403)
Massima numero 21269
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  10/11/1994;  Decisione del  10/11/1994
Deposito del 23/11/1994; Pubblicazione in G. U. 30/11/1994
Massime associate alla pronuncia:  21268  21270


Titolo
SENT. 403/94 B. REATI MINISTERIALI - INDAGINI PRELIMINARI IN ORDINE AD ESSI - SVOLGIMENTO DA PARTE DEL COLLEGIO INQUIRENTE - SPECIALITA' DELLA RELATIVA DISCIPLINA - CONSEGUENZE - INAPPLICABILITA' DEI LIMITI POSTI DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE A COMPIMENTO DI ATTI DI INDAGINE IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - NECESSITA' DI PREVENTIVE AUTORIZZAZIONI 'AD ACTA' PER GLI INDAGATI CHE SIANO MINISTRI O PARLAMENTARI - INCONDIZIONATA ESPERIBILITA', PER I COINDAGATI "LAICI", DI QUALSIVOGLIA ATTO DI INDAGINE, IVI COMPRESI INTERROGATORI E CONFRONTI.

Testo
I limiti che gli artt. 343, comma secondo, e 346 cod. proc. pen., pongono in generale al compimento di atti di indagine prima dell'autorizzazione a procedere non sono applicabili alla fase delle indagini preliminari innanzi al Collegio inquirente per i reati ministeriali, essendo quest'ultima del tutto speciale e diversa, sia per l'ampiezza del relativo termine che per la particolare finalita' cui e' preordinata. Il potere di indagine del suddetto Collegio e' invece regolato dall'art. 10, comma primo, L. cost. n. 1 del 1989, il quale - contemplando specifiche ipotesi di autorizzazione 'ad acta' per i soli indagati che siano ministri o parlamentari - non pone alcun limite al compimento di qualsivoglia atto di indagine (ivi compresi interrogatori e confronti) per i coindagati cd. laici, concorrenti nel reato ministeriale. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 10  co. 1

Altri parametri e norme interposte