Sentenza 404/1994 (ECLI:IT:COST:1994:404)
Massima numero 21162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
21/11/1994; Decisione del
21/11/1994
Deposito del 28/11/1994; Pubblicazione in G. U. 07/12/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 404/94. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE DELLE U.S.L. - RUOLO SANITARIO - POSIZIONE FUNZIONALE DI "CHIMICO COADIUTORE" - INQUADRAMENTO IN ESSA DEI CHIMICI PROVENIENTI DAL PARASTATO CON LA PRIMA QUALIFICA DI RUOLO PROFESSIONALE - REQUISITI RICHIESTI IN AGGIUNTA A TALE QUALIFICA - DIREZIONE PER OLTRE UN ANNO DI UNITA' ORGANIZZATIVA NELL'ENTE DI PROVENIENZA E ANZIANITA' DI SERVIZIO DECENNALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CHIMICI PROVENIENTI DALLE REGIONI E DAGLI ENTI LOCALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 404/94. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE DELLE U.S.L. - RUOLO SANITARIO - POSIZIONE FUNZIONALE DI "CHIMICO COADIUTORE" - INQUADRAMENTO IN ESSA DEI CHIMICI PROVENIENTI DAL PARASTATO CON LA PRIMA QUALIFICA DI RUOLO PROFESSIONALE - REQUISITI RICHIESTI IN AGGIUNTA A TALE QUALIFICA - DIREZIONE PER OLTRE UN ANNO DI UNITA' ORGANIZZATIVA NELL'ENTE DI PROVENIENZA E ANZIANITA' DI SERVIZIO DECENNALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CHIMICI PROVENIENTI DALLE REGIONI E DAGLI ENTI LOCALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Ai fini dell'inquadramento tabellare nei ruoli sanitari regionali, la provenienza da disciolti enti parastatali non puo' ragionevolmente giustificare differenze di trattamento rispetto ai dipendenti regionali e degli enti locali a parita' di funzioni svolte negli enti di rispettiva provenienza. Nella specie, e' irragionevole e arbitrario che, per i chimici di prima qualifica professionale del parastato, l'accesso alla posizione intermedia dei ruoli nominativi regionali sia subordinato a requisiti aggiuntivi, non previsti per i chimici provenienti dalla regione e dagli enti locali, essendo le mansioni svolte dai primi quanto meno omogenee ed equivalenti a quelle dei secondi. Pertanto, e' illegittima costituzionalmente, per contrasto con l'art. 3 Cost., la tabella relativa ai biologi-chimici-fisici-psicologi riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di chimico-coadiutore dei chimici provenienti dagli enti di cui alla L. n. 70 del 1975, che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attivita' nei suddetti enti con la prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di struttura organizzativa da oltre un anno e avessero maturato una anzianita' di servizio di dieci anni alla data di entrata in vigore del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. - v. S. nn. 827/1988, 123/1991, 331/1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Ai fini dell'inquadramento tabellare nei ruoli sanitari regionali, la provenienza da disciolti enti parastatali non puo' ragionevolmente giustificare differenze di trattamento rispetto ai dipendenti regionali e degli enti locali a parita' di funzioni svolte negli enti di rispettiva provenienza. Nella specie, e' irragionevole e arbitrario che, per i chimici di prima qualifica professionale del parastato, l'accesso alla posizione intermedia dei ruoli nominativi regionali sia subordinato a requisiti aggiuntivi, non previsti per i chimici provenienti dalla regione e dagli enti locali, essendo le mansioni svolte dai primi quanto meno omogenee ed equivalenti a quelle dei secondi. Pertanto, e' illegittima costituzionalmente, per contrasto con l'art. 3 Cost., la tabella relativa ai biologi-chimici-fisici-psicologi riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di chimico-coadiutore dei chimici provenienti dagli enti di cui alla L. n. 70 del 1975, che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attivita' nei suddetti enti con la prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di struttura organizzativa da oltre un anno e avessero maturato una anzianita' di servizio di dieci anni alla data di entrata in vigore del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. - v. S. nn. 827/1988, 123/1991, 331/1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte