Sentenza 406/1994 (ECLI:IT:COST:1994:406)
Massima numero 21082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
21/11/1994; Decisione del
21/11/1994
Deposito del 28/11/1994; Pubblicazione in G. U. 07/12/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 406/94. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - MORTE DEL TITOLARE - RIVERSIBILITA' - RICONOSCIMENTO A FAVORE DEI FIGLI A CARICO DEL DEFUNTO, STUDENTI UNIVERSITARI, PER TUTTA LA DURATA DEL CORSO LEGALE E NON OLTRE IL COMPIMENTO DEL VENTISEIESIMO ANNO DI ETA' - IMPLICAZIONI - SPETTANZA DEL DIRITTO, FINO A TALE ETA', AI FIGLI ISCRITTISI TARDIVAMENTE ALL'UNIVERSITA' E NON, INVECE, A QUELLI CHE, ISCRITTISI TEMPESTIVAMENTE, SIANO SUCCESSIVAMENTE ANDATI "FUORI CORSO" - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - QUESTIONE RISOLUBILE SOLO ATTRAVERSO IL RIORDINO DELLA MATERIA, PERALTRO GIA' AUSPICATO, IN SEDE LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 406/94. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - MORTE DEL TITOLARE - RIVERSIBILITA' - RICONOSCIMENTO A FAVORE DEI FIGLI A CARICO DEL DEFUNTO, STUDENTI UNIVERSITARI, PER TUTTA LA DURATA DEL CORSO LEGALE E NON OLTRE IL COMPIMENTO DEL VENTISEIESIMO ANNO DI ETA' - IMPLICAZIONI - SPETTANZA DEL DIRITTO, FINO A TALE ETA', AI FIGLI ISCRITTISI TARDIVAMENTE ALL'UNIVERSITA' E NON, INVECE, A QUELLI CHE, ISCRITTISI TEMPESTIVAMENTE, SIANO SUCCESSIVAMENTE ANDATI "FUORI CORSO" - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - QUESTIONE RISOLUBILE SOLO ATTRAVERSO IL RIORDINO DELLA MATERIA, PERALTRO GIA' AUSPICATO, IN SEDE LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La possibilita' che, in virtu' della norma dell'art. 13, terzo comma, r.d. n. 636 del 1939 - per cui, in caso di morte del pensionato o assicurato dell'I.N.P.S., ai figli a carico che non prestino lavoro retribuito e siano iscritti all'Universita' spetta la pensione di riversibilita' per tutta la durata del corso di laurea e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di eta' - fruiscano del beneficio fino a tale epoca i figli tardivamente iscrittisi all'Universita' e non invece i figli che, iscrittisi tempestivamente all'Universita' siano poi andati "fuori corso", pur non rilevando - data la non omogeneita' di tali situazioni e che, in ogni modo, la durata della pensione non va oltre lo stesso periodo del corso legale della facolta' di iscrizione - di fronte al principio di eguaglianza, suscita delle perplessita' sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto, rispetto alla 'ratio' della erogazione della pensione e della sua prosecuzione - che piu' che nella giovane eta' degli orfani risiede nella concreta difficolta' di procurarsi un reddito proprio a motivo della dedizione del loro tempo agli studi - non appare chiara la coerenza legislativa nel riconoscerla quando la perdita di tre anni negli studi sia avvenuta nel corso della scuola media professionale e non riconoscerla quando il ritardo nei piu' complessi studi universitari si sia verificato non per negligenza, ma - come potrebbe essere dimostrato - per altri motivi meritevoli di considerazione. Anche a questo proposito va tuttavia ripetuto che il riordino della materia, con particolare riguardo alla precisazione delle condizioni circa la effettiva dedizione agli studi degli orfani universitari infra ventiseienni ai fini dell'erogazione pensionistica, esula dall'ambito dei poteri della Corte costituzionale, spettando al legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, terzo comma, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2, l. 4 aprile 1952, n. 218). - Cfr., a proposito delle pensioni di riversibilita' dell'ENASARCO, S. n. 274/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
La possibilita' che, in virtu' della norma dell'art. 13, terzo comma, r.d. n. 636 del 1939 - per cui, in caso di morte del pensionato o assicurato dell'I.N.P.S., ai figli a carico che non prestino lavoro retribuito e siano iscritti all'Universita' spetta la pensione di riversibilita' per tutta la durata del corso di laurea e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di eta' - fruiscano del beneficio fino a tale epoca i figli tardivamente iscrittisi all'Universita' e non invece i figli che, iscrittisi tempestivamente all'Universita' siano poi andati "fuori corso", pur non rilevando - data la non omogeneita' di tali situazioni e che, in ogni modo, la durata della pensione non va oltre lo stesso periodo del corso legale della facolta' di iscrizione - di fronte al principio di eguaglianza, suscita delle perplessita' sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto, rispetto alla 'ratio' della erogazione della pensione e della sua prosecuzione - che piu' che nella giovane eta' degli orfani risiede nella concreta difficolta' di procurarsi un reddito proprio a motivo della dedizione del loro tempo agli studi - non appare chiara la coerenza legislativa nel riconoscerla quando la perdita di tre anni negli studi sia avvenuta nel corso della scuola media professionale e non riconoscerla quando il ritardo nei piu' complessi studi universitari si sia verificato non per negligenza, ma - come potrebbe essere dimostrato - per altri motivi meritevoli di considerazione. Anche a questo proposito va tuttavia ripetuto che il riordino della materia, con particolare riguardo alla precisazione delle condizioni circa la effettiva dedizione agli studi degli orfani universitari infra ventiseienni ai fini dell'erogazione pensionistica, esula dall'ambito dei poteri della Corte costituzionale, spettando al legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, terzo comma, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2, l. 4 aprile 1952, n. 218). - Cfr., a proposito delle pensioni di riversibilita' dell'ENASARCO, S. n. 274/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte