Sentenza 407/1994 (ECLI:IT:COST:1994:407)
Massima numero 20943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
21/11/1994; Decisione del
21/11/1994
Deposito del 28/11/1994; Pubblicazione in G. U. 07/12/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 407/94. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - MEZZI DI PROVA - CONTESTAZIONI DELL'ATTENDIBILITA' DEL TESTE - RITENUTA POSSIBILITA' DI MUOVERLE SOLO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI DALLO STESSO PRECEDENTEMENTE RESE CONTENUTE NEL FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO E NON, INVECE, CON RIFERIMENTO AD ALTRE RISULTANZE - CONSEGUENTE ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DELLA CENSURA - NON FONDATEZZA.
SENT. 407/94. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - MEZZI DI PROVA - CONTESTAZIONI DELL'ATTENDIBILITA' DEL TESTE - RITENUTA POSSIBILITA' DI MUOVERLE SOLO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI DALLO STESSO PRECEDENTEMENTE RESE CONTENUTE NEL FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO E NON, INVECE, CON RIFERIMENTO AD ALTRE RISULTANZE - CONSEGUENTE ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DELLA CENSURA - NON FONDATEZZA.
Testo
Ne disciplinare le "contestazioni" nell'esame testimoniale con riferimento alle "dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero", attribuendo al giudice, in presenza di determinate condizioni, la possibilita' di valutarle come prova dei fatti in esse affermati, l'art. 500 cod. proc. pen. mira essenzialmente ad individuare un meccanismo di recupero al fascicolo dibattimentale di determinati atti di indagine, senza incidere - come anche si desume dalla Relazione al progetto preliminare - sull'ordinario esercizio del potere di domanda delle parti. Non e' dunque affatto impedito al difensore dell'imputato, sia pure al solo scopo di influire sulla valutazione dell'attendibilita' del teste, di porre all'esaminando domande intese ad evidenziare un contrasto tra la deposizione dibattimentale e qualsiasi altra risultanza, ivi compreso il contenuto della denuncia a suo tempo redatta, anche se - come nel caso di specie - non confermata da parte del suo autore al P.M.. Cadono quindi le censure di violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa, mosse dal giudice rimettente all'art. 500 cit. in base all'errato presupposto interpretativo secondo cui la possibilita' di far rilevare difformita' tra la deposizione dibattimentale del teste e le precedenti acquisizioni fosse ammessa nelle sole ipotesi previste dalla disposizione impugnata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 500 cod. proc. pen.). - v. S. n. 255/1992. red.: S.P.
Ne disciplinare le "contestazioni" nell'esame testimoniale con riferimento alle "dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero", attribuendo al giudice, in presenza di determinate condizioni, la possibilita' di valutarle come prova dei fatti in esse affermati, l'art. 500 cod. proc. pen. mira essenzialmente ad individuare un meccanismo di recupero al fascicolo dibattimentale di determinati atti di indagine, senza incidere - come anche si desume dalla Relazione al progetto preliminare - sull'ordinario esercizio del potere di domanda delle parti. Non e' dunque affatto impedito al difensore dell'imputato, sia pure al solo scopo di influire sulla valutazione dell'attendibilita' del teste, di porre all'esaminando domande intese ad evidenziare un contrasto tra la deposizione dibattimentale e qualsiasi altra risultanza, ivi compreso il contenuto della denuncia a suo tempo redatta, anche se - come nel caso di specie - non confermata da parte del suo autore al P.M.. Cadono quindi le censure di violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa, mosse dal giudice rimettente all'art. 500 cit. in base all'errato presupposto interpretativo secondo cui la possibilita' di far rilevare difformita' tra la deposizione dibattimentale del teste e le precedenti acquisizioni fosse ammessa nelle sole ipotesi previste dalla disposizione impugnata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 500 cod. proc. pen.). - v. S. n. 255/1992. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte