Sentenza 408/1994 (ECLI:IT:COST:1994:408)
Massima numero 21101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
21/11/1994; Decisione del
21/11/1994
Deposito del 28/11/1994; Pubblicazione in G. U. 07/12/1994
Massime associate alla pronuncia:
21102
Titolo
SENT. 408/94 A. SANITA' PUBBLICA - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - APPLICABILITA' - RIFERIMENTO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI SUPERIORI A DICIOTTO MILIONI ANNUI LORDI - LAMENTATA, OMESSA PREVISIONE DI UN AUMENTO DELL' ALIQUOTA ALL' AUMENTARE DEL REDDITO E DI UN ABBATTIMENTO DELL' IMPONIBILE PARI ALLA QUOTA ESENTE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INAMMISSIBILTA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 408/94 A. SANITA' PUBBLICA - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - APPLICABILITA' - RIFERIMENTO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI SUPERIORI A DICIOTTO MILIONI ANNUI LORDI - LAMENTATA, OMESSA PREVISIONE DI UN AUMENTO DELL' ALIQUOTA ALL' AUMENTARE DEL REDDITO E DI UN ABBATTIMENTO DELL' IMPONIBILE PARI ALLA QUOTA ESENTE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INAMMISSIBILTA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L' art. 5, comma tredicesimo, l. n. 407 del 1990, il quale stabilisce l' applicabilita' del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei beneficiari di trattamento pensionistico superiore a diciotto milioni, pur rappresentando un' ulteriore espressione di interventi episodici e non plausibili, in relazione alla indifferibile necessita' - gia' da tempo sottolineata dalla Corte - di razionalizzare il sistema del S.S.N. ai fini dell'attuazione del precetto di cui all'art. 32, Cost., non e' tuttavia censurabile, sotto il piu' circoscritto profilo dedotto dal giudice 'a quo', per il fatto che non consentirebbe, a causa della rigida discriminazione reddituale prevista, l'attuazione del principio di eguaglianza nella imposizione tributaria. Infatti, la discrezionalita' riservata al legislatore nel fissare un limite di reddito ad un determinato livello piuttosto che ad un altro, risulta, nella specie esercitata in modo certamente non irragionevole, circa l' adeguatezza del reddito stesso ne', in ordine all' individuazione di tale limite, vale il richiamo alle tecniche impositive tributarie, in assenza, da parte del giudice stesso, di contestazione della tesi, affermata dalla Corte, che nega la connotazione tributaria del contributo in esame. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma tredicesimo, l. 29 dicembre 1990, n. 407, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, Cost.). - V., sulla natura del contributo in questione, S. n. 431/1987, 167/1986 e O. n. 437/1993, nonche', sulla esigenza di razionalizzazione del S.S.N., S. 534/1989. red.: A.M.M. rev.: S.P.
L' art. 5, comma tredicesimo, l. n. 407 del 1990, il quale stabilisce l' applicabilita' del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei beneficiari di trattamento pensionistico superiore a diciotto milioni, pur rappresentando un' ulteriore espressione di interventi episodici e non plausibili, in relazione alla indifferibile necessita' - gia' da tempo sottolineata dalla Corte - di razionalizzare il sistema del S.S.N. ai fini dell'attuazione del precetto di cui all'art. 32, Cost., non e' tuttavia censurabile, sotto il piu' circoscritto profilo dedotto dal giudice 'a quo', per il fatto che non consentirebbe, a causa della rigida discriminazione reddituale prevista, l'attuazione del principio di eguaglianza nella imposizione tributaria. Infatti, la discrezionalita' riservata al legislatore nel fissare un limite di reddito ad un determinato livello piuttosto che ad un altro, risulta, nella specie esercitata in modo certamente non irragionevole, circa l' adeguatezza del reddito stesso ne', in ordine all' individuazione di tale limite, vale il richiamo alle tecniche impositive tributarie, in assenza, da parte del giudice stesso, di contestazione della tesi, affermata dalla Corte, che nega la connotazione tributaria del contributo in esame. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma tredicesimo, l. 29 dicembre 1990, n. 407, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, Cost.). - V., sulla natura del contributo in questione, S. n. 431/1987, 167/1986 e O. n. 437/1993, nonche', sulla esigenza di razionalizzazione del S.S.N., S. 534/1989. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte