Ordinanza 410/1994 (ECLI:IT:COST:1994:410)
Massima numero 20931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  21/11/1994;  Decisione del  21/11/1994
Deposito del 28/11/1994; Pubblicazione in G. U. 07/12/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 410/94. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO DEL CONDANNATO AL SERVIZIO SOCIALE - PREVISTA ESTINZIONE DELLA PENA IN CASO DI ESITO POSITIVO - RILEVATO CONTRASTO DELLA NORMA, OVE INTERPRETATA (COME IN PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE, DAL GIUDICE 'A QUO' PERALTRO NON CONDIVISA NE' PER LUI VINCOLANTE) NEL SENSO CHE L'ESTINZIONE CONCERNA LA SOLA PENA DETENTIVA E NON LA PENA PECUNIARIA, CON I PRINCIPI DELLA RAGIONEVOLEZZA E DELLA EFFICACIA RIEDUCATIVA - QUESTIONE SOLLEVATA IN VISTA DELL'EVENTUALITA' CHE LA CONTESTATA INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA VENGA SEGUITA NEI SUCCESSIVI GRADI DEL PROCESSO - DIFETTO DI PRESUPPOSTI NECESSARI DELLA DENUNCIA DI ILLEGITTIMITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto - a parte che, essendo stata sollevata non in funzione della decisione che il tribunale rimettente gia' potrebbe adottare in base all'interpretazione adeguatrice della norma, che a suo avviso e' l'unica corretta, bensi' solo in prospettiva di un futuro possibile annullamento della decisione stessa in sede impugnatoria, il requisito della rilevanza non sarebbe comunque ravvisabile - al di la' del radicale sbarramento che si rinviene nel giudizio di costituzionalita' per questioni meramente interpretative, va sottolineato l'ulteriore limite (pure travalicato dal giudice 'a quo') inerente al dispiegarsi della funzione di nomofilachia della Corte di cassazione, per cui non puo' chiedersi alla Corte costituzionale una sorta di "revisione in grado ulteriore" delle interpretazioni offerte da quell'organo. - Cfr. S. nn. 271/1991 e 456/1989, e O. n. 44/1994. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte