Sentenza 412/1994 (ECLI:IT:COST:1994:412)
Massima numero 21164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
24/11/1994; Decisione del
24/11/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Titolo
SENT. 412/94 A. STATO E REGIONI (RAPPORTI TRA) - STRUMENTI STATALI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI SETTORE - PIANI DI BACINO IDROGRAFICO, DI CUI ALLA L. N. 183 DEL 1989 - INCIDENZA SULLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME ENTRO I LIMITI IMPOSTI ALLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - EFFICACIA SUPPLETIVA DEGLI STESSI, QUALI STRUMENTI DI COORDINAMENTO, NEL CASO IN CUI LA DISCIPLINA STATUTARIA NON CONFIGURI MECCANISMI SPECIALI - APPLICABILITA' DI TALI PRINCIPI, ANCHE ALLA SUCCESSIVA L. N. 36 DEL 1994, SULLE RISORSE IDRICHE.
SENT. 412/94 A. STATO E REGIONI (RAPPORTI TRA) - STRUMENTI STATALI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI SETTORE - PIANI DI BACINO IDROGRAFICO, DI CUI ALLA L. N. 183 DEL 1989 - INCIDENZA SULLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME ENTRO I LIMITI IMPOSTI ALLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - EFFICACIA SUPPLETIVA DEGLI STESSI, QUALI STRUMENTI DI COORDINAMENTO, NEL CASO IN CUI LA DISCIPLINA STATUTARIA NON CONFIGURI MECCANISMI SPECIALI - APPLICABILITA' DI TALI PRINCIPI, ANCHE ALLA SUCCESSIVA L. N. 36 DEL 1994, SULLE RISORSE IDRICHE.
Testo
Posto che la difesa del suolo e' finalita' il cui raggiungimento coinvolge funzioni e materie assegnate tanto alla competenza statale quanto alla competenza regionale e provinciale e richiede momenti di cooperazione fra tutti i soggetti pubblici interessati, va ribadito che gli strumenti di pianificazione territoriale di settore introdotti dal legislatore statale, non rendono inefficaci gli strumenti di pianificazione e di coordinamento previsti dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione. In particolare, secondo i principi gia' affermati dalla Corte a proposito della l. n. 183 del 1989, istitutiva dei piani di bacino idrografico e che ben si applicano alla successiva legge sulle risorse idriche, n. 36 del 1994 - la quale a questa si ricollega, realizzando anch'essa un complesso intreccio di interessi in cura a diversi livelli istituzionali - i detti piani di bacino, fissando la l. n. 183 solo obiettivi e non una nuova ripartizione di competenze, incidono nelle attribuzioni delle Province autonome solo entro i limiti imposti alla funzione di indirizzo e coordinamento, in nome della quale non possono tuttavia legittimarsi indebite appropriazioni di competenze, tant'e' che l'efficacia dei piani stessi, quali strumenti di coordinamento, e' subordinata alla mancanza, nella normativa statutaria e di attuazione, di meccanismi speciali, come conferma, il d.lgs. n. 267 del 1992, che integra l'art. 5, D.P.R. n. 381 del 1974. - S. n. 85/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Posto che la difesa del suolo e' finalita' il cui raggiungimento coinvolge funzioni e materie assegnate tanto alla competenza statale quanto alla competenza regionale e provinciale e richiede momenti di cooperazione fra tutti i soggetti pubblici interessati, va ribadito che gli strumenti di pianificazione territoriale di settore introdotti dal legislatore statale, non rendono inefficaci gli strumenti di pianificazione e di coordinamento previsti dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione. In particolare, secondo i principi gia' affermati dalla Corte a proposito della l. n. 183 del 1989, istitutiva dei piani di bacino idrografico e che ben si applicano alla successiva legge sulle risorse idriche, n. 36 del 1994 - la quale a questa si ricollega, realizzando anch'essa un complesso intreccio di interessi in cura a diversi livelli istituzionali - i detti piani di bacino, fissando la l. n. 183 solo obiettivi e non una nuova ripartizione di competenze, incidono nelle attribuzioni delle Province autonome solo entro i limiti imposti alla funzione di indirizzo e coordinamento, in nome della quale non possono tuttavia legittimarsi indebite appropriazioni di competenze, tant'e' che l'efficacia dei piani stessi, quali strumenti di coordinamento, e' subordinata alla mancanza, nella normativa statutaria e di attuazione, di meccanismi speciali, come conferma, il d.lgs. n. 267 del 1992, che integra l'art. 5, D.P.R. n. 381 del 1974. - S. n. 85/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte