Sentenza 412/1994 (ECLI:IT:COST:1994:412)
Massima numero 21165
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
24/11/1994; Decisione del
24/11/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Titolo
SENT. 412/94 B. ACQUE PUBBLICHE - DISCIPLINA SULLE RISORSE IDRICHE, DI CUI ALLA L. N. 36 DEL 1994 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IDRICI SULLA BASE DI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI - OBBLIGO PER LE PROVINCE AUTONOME DI DELIMITARE, SECONDO I CRITERI STABILITI, GLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, SOTTOPONENDO IL PROGETTO, NEI BACINI DI RILIEVO NAZIONALE, ALL'AUTORITA' DI BACINO; DI AGGIORNARE IL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI SU SCALA DI BACINO, NONCHE' DI EMANARE NORME INTEGRATIVE SUGLI SCARICHI DA INSEDIAMENTI, SUGLI IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO E SULLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI - INSUFFICIENZA DELLA CLAUSOLA GENERALE DI SALVAGUARDIA DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI, DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE - LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 412/94 B. ACQUE PUBBLICHE - DISCIPLINA SULLE RISORSE IDRICHE, DI CUI ALLA L. N. 36 DEL 1994 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IDRICI SULLA BASE DI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI - OBBLIGO PER LE PROVINCE AUTONOME DI DELIMITARE, SECONDO I CRITERI STABILITI, GLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, SOTTOPONENDO IL PROGETTO, NEI BACINI DI RILIEVO NAZIONALE, ALL'AUTORITA' DI BACINO; DI AGGIORNARE IL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI SU SCALA DI BACINO, NONCHE' DI EMANARE NORME INTEGRATIVE SUGLI SCARICHI DA INSEDIAMENTI, SUGLI IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO E SULLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI - INSUFFICIENZA DELLA CLAUSOLA GENERALE DI SALVAGUARDIA DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI, DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE - LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La nuova legge sulle risorse idriche, 5 gennaio 1994, n. 36, ispirata ad esigenze di razionalizzazione del governo delle acque, affida la salvaguardia delle attribuzioni che spettano alle Province autonome - ai sensi dell'art. 8 (nn. 17, 19), 9 (n. 9), 14 dello Statuto e delle relative norme di attuazione, di cui al d.P.R. n. 115 del 1973 (in ordine a: acquedotti, demanio idrico, polizia idraulica, difesa delle acque dall'inquinamento e piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche) con esclusione per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico - alla clausola generale posta dall'art. 33 della legge stessa, in base alla quale i dubbi interpretativi originati dalle precedenti disposizioni debbono essere risolti secondo una lettura rispettosa dell'assetto delineato dallo Statuto e dalle norme di attuazione: ma tale interpretazione correttiva non puo' spingersi al punto di superare l'evidenza letterale. Al riguardo, l'art. 8 della legge, relativo alla disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato (commi da uno a cinque) - a norma dei quali si prevede l'applicabilita' anche alle Province autonome dei criteri per la riorganizzazione di tali servizi sulla base di ambiti territoriali ottimali (primo co.), vincola le stesse a delimitare, entro il termine stabilito, detti ambiti territoriali, sottoponendo il progetto all'Autorita' di bacino (secondo co.), a procedere d'intesa con le regioni interessate per i bacini di rilievo non nazionale (terzo co.), ad aggiornare il piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino, secondo le procedure della l. n. 183 del 1989 (quarto co.) ed, infine, a stabilire norme integrative per il controllo sugli scarichi da insediamenti, sugli impianti di pretrattamento e sulle relative autorizzazioni (quinto co.) - altera il quadro organizzatorio minuziosamente delineato dall'ordinamento provinciale e sposta la competenza programmatoria dal piano delle acque - formato d'intesa fra lo Stato e la Provincia - al piano di bacino (predisposto dalla speciale Autorita'), in violazione dell'art. 14 dello Statuto e degli artt. 5 e 8, d.P.R. n. 381 del 1974. In contrario, infatti, non e' sufficiente invocare la menzionata clausola di cui all'art. 33 ne', per quanto concerne il quinto comma, possono essere adottate soluzioni interpretative da cui derivino confusioni e incertezze di applicazione, poiche' competenze provinciali di vario livello (v. in particolare l'art. 9, n. 9, dello Statuto) non possono certo essere declassate a meramente integrative. Pertanto, l'art. 8, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, della predetta l. n. 36 del 1994 e' costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si estende alle Province autonome di Trento e di Bolzano. - massima A. red.: A.M.M. rev.: S.P.
La nuova legge sulle risorse idriche, 5 gennaio 1994, n. 36, ispirata ad esigenze di razionalizzazione del governo delle acque, affida la salvaguardia delle attribuzioni che spettano alle Province autonome - ai sensi dell'art. 8 (nn. 17, 19), 9 (n. 9), 14 dello Statuto e delle relative norme di attuazione, di cui al d.P.R. n. 115 del 1973 (in ordine a: acquedotti, demanio idrico, polizia idraulica, difesa delle acque dall'inquinamento e piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche) con esclusione per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico - alla clausola generale posta dall'art. 33 della legge stessa, in base alla quale i dubbi interpretativi originati dalle precedenti disposizioni debbono essere risolti secondo una lettura rispettosa dell'assetto delineato dallo Statuto e dalle norme di attuazione: ma tale interpretazione correttiva non puo' spingersi al punto di superare l'evidenza letterale. Al riguardo, l'art. 8 della legge, relativo alla disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato (commi da uno a cinque) - a norma dei quali si prevede l'applicabilita' anche alle Province autonome dei criteri per la riorganizzazione di tali servizi sulla base di ambiti territoriali ottimali (primo co.), vincola le stesse a delimitare, entro il termine stabilito, detti ambiti territoriali, sottoponendo il progetto all'Autorita' di bacino (secondo co.), a procedere d'intesa con le regioni interessate per i bacini di rilievo non nazionale (terzo co.), ad aggiornare il piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino, secondo le procedure della l. n. 183 del 1989 (quarto co.) ed, infine, a stabilire norme integrative per il controllo sugli scarichi da insediamenti, sugli impianti di pretrattamento e sulle relative autorizzazioni (quinto co.) - altera il quadro organizzatorio minuziosamente delineato dall'ordinamento provinciale e sposta la competenza programmatoria dal piano delle acque - formato d'intesa fra lo Stato e la Provincia - al piano di bacino (predisposto dalla speciale Autorita'), in violazione dell'art. 14 dello Statuto e degli artt. 5 e 8, d.P.R. n. 381 del 1974. In contrario, infatti, non e' sufficiente invocare la menzionata clausola di cui all'art. 33 ne', per quanto concerne il quinto comma, possono essere adottate soluzioni interpretative da cui derivino confusioni e incertezze di applicazione, poiche' competenze provinciali di vario livello (v. in particolare l'art. 9, n. 9, dello Statuto) non possono certo essere declassate a meramente integrative. Pertanto, l'art. 8, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, della predetta l. n. 36 del 1994 e' costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si estende alle Province autonome di Trento e di Bolzano. - massima A. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 12
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 68
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte