Sentenza 412/1994 (ECLI:IT:COST:1994:412)
Massima numero 21167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
24/11/1994; Decisione del
24/11/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Titolo
SENT. 412/94 D. ACQUE PUBBLICHE - DISCIPLINA SULLE RISORSE IDRICHE, DI CUI ALLA L. N. 36 DEL 1994 - GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DISCIPLINA DELLE FORME E DEI MODI DELLA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI, RICADENTI NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 412/94 D. ACQUE PUBBLICHE - DISCIPLINA SULLE RISORSE IDRICHE, DI CUI ALLA L. N. 36 DEL 1994 - GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DISCIPLINA DELLE FORME E DEI MODI DELLA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI, RICADENTI NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La lettera dell'art. 9, terzo comma, l. n. 36 del 1994, che per la gestione del servizio idrico integrato, prevede l'intervento delle Regioni e delle Province autonome, in ordine alle forme e ai modi di cooperazione fra gli enti locali, ricadenti nel medesimo ambito territoriale, ben si concilia con la generale clausola di salvaguardia delle competenze provinciali, di cui all'art. 33, stessa legge. E' quindi da escludersi che, nel caso, il legislatore abbia innovato il sistema di rapporti fra la Provincia e i comuni che operano nel suo territorio, poiche', anche se le Province autonome appaiono, nel testo, accomunate alle regioni a statuto ordinario, non per questo ne risultano livellate le rispettive attribuzioni. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17, 19 e 24; 9, primo comma, nn. 9 e 1O; 12; 13; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 68 e 107 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, l. 5 gennaio 1994, n. 36). - V. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
La lettera dell'art. 9, terzo comma, l. n. 36 del 1994, che per la gestione del servizio idrico integrato, prevede l'intervento delle Regioni e delle Province autonome, in ordine alle forme e ai modi di cooperazione fra gli enti locali, ricadenti nel medesimo ambito territoriale, ben si concilia con la generale clausola di salvaguardia delle competenze provinciali, di cui all'art. 33, stessa legge. E' quindi da escludersi che, nel caso, il legislatore abbia innovato il sistema di rapporti fra la Provincia e i comuni che operano nel suo territorio, poiche', anche se le Province autonome appaiono, nel testo, accomunate alle regioni a statuto ordinario, non per questo ne risultano livellate le rispettive attribuzioni. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17, 19 e 24; 9, primo comma, nn. 9 e 1O; 12; 13; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 68 e 107 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, l. 5 gennaio 1994, n. 36). - V. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 12
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 68
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte