Sentenza 412/1994 (ECLI:IT:COST:1994:412)
Massima numero 21169
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
24/11/1994; Decisione del
24/11/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Titolo
SENT. 412/94 F. ACQUE PUBBLICHE - DISCIPLINA SULLE RISORSE IDRICHE, DI CUI ALLA L. N. 36 DEL 1994 - OSSERVATORIO DEI SERVIZI IDRICI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI DATI STATISTICI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 412/94 F. ACQUE PUBBLICHE - DISCIPLINA SULLE RISORSE IDRICHE, DI CUI ALLA L. N. 36 DEL 1994 - OSSERVATORIO DEI SERVIZI IDRICI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI DATI STATISTICI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'Osservatorio dei servizi idrici, di cui all'art. 22, l. n. 36 del 1994, il quale ha natura servente rispetto al Comitato istituito dall'art. 21, stessa legge, svolge un'attivita' informativa e di elaborazione di dati statistici, con poteri di acquisizione di notizie sui servizi idrici, ai fini della eventuale proposizione dell'azione per violazioni della legge stessa, che non risulta lesiva delle attribuzioni delle Province autonome, anche perche' tale organo dovra' costituire e gestire la propria 'banca dati' in connessione con i sistemi informativi di queste ultime. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17, 19 e 24; 9, primo comma, nn. 9 e 1O; 12; 13; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 68 e 107 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, primo, secondo e terzo comma, l. 5 gennaio 1994, n. 36). - Costante la giurisprudenza della Corte, secondo cui l'acquisizione di elementi informativi non determina, di per se' lesione di attribuzioni: S. nn. 342/1994 e 497/1992, fra le altre, V. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
L'Osservatorio dei servizi idrici, di cui all'art. 22, l. n. 36 del 1994, il quale ha natura servente rispetto al Comitato istituito dall'art. 21, stessa legge, svolge un'attivita' informativa e di elaborazione di dati statistici, con poteri di acquisizione di notizie sui servizi idrici, ai fini della eventuale proposizione dell'azione per violazioni della legge stessa, che non risulta lesiva delle attribuzioni delle Province autonome, anche perche' tale organo dovra' costituire e gestire la propria 'banca dati' in connessione con i sistemi informativi di queste ultime. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17, 19 e 24; 9, primo comma, nn. 9 e 1O; 12; 13; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 68 e 107 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, primo, secondo e terzo comma, l. 5 gennaio 1994, n. 36). - Costante la giurisprudenza della Corte, secondo cui l'acquisizione di elementi informativi non determina, di per se' lesione di attribuzioni: S. nn. 342/1994 e 497/1992, fra le altre, V. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 12
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 68
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte